Aspetti generali del Trust.
Il Trust è un istituto di origine anglosassone, nato per aggirare i limiti che il sistema feudale poneva nei confronti di determinati soggetti , come le persone fisiche appartenenti a determinati ordini religiosi o enti formati da persone appartenenti a determinate comunità dedite a attività ricreative e culturali.
Le norme che disciplinano la materia del trust sono principalmente racchiuse nella Convenzione dell’Aja riconosciuta in Italia con la legge 384/89 entrata in vigore il I° gennaio 1992. Il trust è sostanzialmente l’insieme di rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente o settlor, qualora dei beni siano stati sottoposti sotto il controllo di un Trustee nell’interesse di un beneficiario e per un fine determinato.
Concretamente il disponente si spoglia dei suoi beni per trasferirli ad un Trustee incaricato di gestirli, secondo le direttive del primo, nell’interesse di un beneficiario.
In tal caso i beni del trust costituiranno una massa distinta che non entrerà mai a far parte del patrimonio del Trustee pur se a lui intestati. Il Trustee avrà l’obbligo di amministrare correttamente i beni secondo le disposizioni del settlor e le norme di legge.
A tutela del Trust i creditori del Trustee non potranno aggredire i beni oggetto del rapporto.
Il disponente ha facoltà di scegliere la legge regolatrice del Trust purché questa lo includa come istituto giuridico. In mancanza di scelta si applicherà la legge con la quale il Trust ha i collegamenti più stretti.
Tipi di Trust.
Esistono molteplici forma di Trust:
- autodichiarato: dove il settlor è anche Trustee;
- liberale: dispone di assetti familiari;
- commerciale: relativo ai patrimoni di impresa segregati a favore di determinati creditori;
- revocabile: il disponente si riserva la facoltà di revocare il trust;
- di scopo: istituito per un fine specifico;
- discrezionale: il settlor si riserva di nominare i beneficiari.
Il Trust e i creditori dell’impresa.
Inizialmente e fintanto che non vi sia la consacrazione di un preciso beneficio, il trust crea nei creditori dell’impresa, nominati beneficiari, un’aspettativa di credito. Il Trust infatti viene impiegato nell’impresa per due fondamentali ragioni: 1) Come strumento da utilizzare in alternativa alle procedura concorsuali per addivenire al risanamento dell’impresa; 2) Essere utilizzato come strumento liquidatorio nelle procedure concorsuali.
L’imprenditore o il curatore creano un patrimonio separato e destinato allo specifico scopo di tutelare i creditori.
Come utilizzare quindi lo strumento Trust nell’impresa in crisi, in insolvenza o in temporanea difficoltà?
- come strumento pre-concorsuale utilizzabile prima e durante la crisi con finalità liquidatorie e di protezione dell’impresa. Il disponente incarica il Trustee di soddisfare uno o più creditori al fine di prevenire azioni coercitive e di tranquillizzarli circa la copertura del loro credito;
- come strumento nelle procedure concorsuali in un’ottica di composizione concordata della crisi d’impresa. Il trust, infatti, può essere utilizzato anticipatamente a fini protettivi per il patrimonio dell’impresa ai sensi dell’art. 186 L.F. o di liquidazione dell’attivo come strumento inserito nella continuità aziendale, ma anche, ed è preferibile, come strumento di conferimento dei beni di un terzo posti da costui a garanzia dell’adempimento.
- Il trust può essere utile anche quale strumento di garanzia per i creditori nei piani attestati di risanamento.
Il Trust, se ben utilizzato, si pone quindi come un valido strumento per coadiuvare le situazioni di difficoltà aziendale, più in un’ottica di prevenzione dello stato di insolvenza e di crisi.