Costituire una start-up innovativa senza l’assistenza del notaio è ora possibile grazie all’ultimo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 19 febbraio.
Cos’è la Start-up innovativa.
La start-up innovativa è disciplinata dal D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. il quale prevede la registrazione di imprese ad alto contenuto innovativo e tecnologico in una sezione speciale del registro delle imprese. Tali società devono possedere particolari requisiti previsti dal decreto e possono beneficiare di alcune agevolazioni per i primi anni di attività.
L’importante innovazione, riguarda l’atto di costituzione della società, tradizionalmente devoluto al notaio, che da oggi potrà essere stipulato direttamente dal/i socio/i secondo uno schema che verrà a breve messo a disposizione dal Ministero. L’atto, opportunamente compilato per via telematica, dovrà poi essere firmato digitalmente dagli stessi e trasmesso nell’arco di 20 giorni per l’iscrizione al R.I.
Il procedimento quindi si semplifica sia in termini economici che in termini operativi venendo quindi assimilato a quello previsto per la costituzione di Società a responsabilità limitata semplificata.
Un importante passo avanti, quindi, verso la semplificazione delle procedure di costituzione societaria al fine di attrarre nuove iniziative e nuova motivazione soprattutto da parte di giovani imprenditori, ma anche un importante allineamento con i più evoluti sistemi stranieri (v. Companies House – U.K.) che da tempo prevedono la possibilità di costituire una società on-line senza particolari formalità e in una forma semplificata.
Ci auguriamo quindi che il legislatore possa finalmente arrivare ad estendere la procedura telematica anche e per lo meno alla costituzione delle società a responsabilità limitata prevista dall’art. 2463 c.c.