Un’interessante sentenza della Sezione Imprese del Tribunale di Catanzaro circoscrive la legittimità dei poteri di controllo del socio in caso di suo recesso dalla società.
Quest’ultimo quindi non potrà avvalersi della prerogativa di agire giudizialmente per i motivi di cui all’art. 2476 comma 2 c.c., se la società ha recepito formalmente la sua dichiarazione di recesso.
Il socio che voglia, quindi, ottenere informazioni dalla società, ma che, nel frattempo, abbia esercitato il proprio diritto di recesso, non potrà né ottenere le informazioni richieste ed esercitare i suoi poteri di controllo, né tanto meno agire in giudizio per far valere i suoi interessi.
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