Il socio non può agire individualmente nei confronti degli amministratori di una società di capitali quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso di un pregiudizio al patrimonio sociale.
A stabilirlo è il Tribunale di Torino con sentenza del 27 marzo 2015, il quale stabilisce che per configurarsi un’azione legittima da parte del socio nei confronti degli amministratori della società, egli debba essere stato danneggiato direttamente in conseguenza di atti colposi o dolosi dell’amministrazione societaria, ai sensi dell’art. 2395 c.c.
Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetterà pertanto unicamente alla società.
Pacificamente trattasi di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che è onere dell’attore provare la condotta illecita, l’evento ed il nesso di causa tra la condotta ed evento. Sarà quindi a carico del socio provare di aver subito un danno inequivocabilmente diretto e conseguenza dell’azione illecita dell’amministratore.