La clausola di prelazione, prevista all’art. 2469 c.c., è inserita nello statuto della società quando i soci si vogliono reciprocamente vincolare a preferirsi in caso taluno di essi decida di alienare le proprie quote di partecipazione.
Le società, per loro natura, possono prevedere la possibilità di modificazioni della compagine societaria per i più svariati motivi, per questo l’inserimento di tale clausola impedisce che estranei possano inserirsi nella compagine societaria creando così il rischio di alterare gli equilibri di una società a forte carattere personale.
Se taluno dei soci decide di alienare la sua partecipazione in violazione della clausola di prelazione, omettendo quindi di dare preventiva comunicazione agli altri soci di tale volontà, sorge, in capo a questi ultimi un diritto al risarcimento del danno.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 12370/2014.
La clausola sarà pertanto opponibile al terzo acquirente, purtuttavia non potrà essere richiesto il diritto di riscatto della quota.
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