Il recente intervento della Corte di Giustizia UE.
Con la sentenza C-575/17 del 2018 la Corte di Giustizia Europea è intervenuta in materia di distribuzione dei dividendi a società in perdita e applicazione della tassazione relativa.
Nello specifico la vicenda interessava una società francese e tre partecipate di minoranza del Belgio, che si distribuivano dividendi della prima, in perdita.
Su tale distribuzione veniva applicata una ritenuta alla fonte del 15%.
Le società, ovviamente non residenti, impugnavano la decisione sostenendo una palese disparità di trattamento tra società residenti e non residenti.
La tassazione dei dividendi a società in perdita secondo l’ordinamento francese.
In Francia, infatti, se una società residente in perdita si distribuisce dividendi, la tassazione e relativo incasso sarà rinviata al primo esercizio utile effettivo chiuso in positivo.
Sembra paradossale, ma addirittura la corresponsione degli importi dovuti potrebbe non avvenire mai in caso di cessazione dell’attività.
Tale situazione è giunta all’attenzione della Corte di Lussemburgo che si è pronunciata in favore delle società non residenti, accertando una disparità di trattamento evidente, da parte dell’Ordinamento francese, tra società domestiche e estere.
La Corte ha affermato il concetto secondo cui tale previsione, in caso di distribuzione dei dividendi di:
“Un trattamento sfavorevole, da parte di uno Stato membro, dei dividendi distribuiti ai non residenti, rispetto al trattamento riservato ai dividendi corrisposti ai residenti, è idoneo a dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dal primo dall’investire nello stesso primo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata in linea di principio, dall’art. 63 TFUE“.
CGUE C-575/17 2018
In conclusione la sentenza della Corte UE non fa altro che ribadire e affermare uno dei principi fondamentali e cardine dell’Unione Europea, ossia la libera circolazione dei capitali, la quale non deve subire alcuna limitazione anche legata a possibili disparità di trattamento fiscale, com’era per il caso francese.
Le società non residenti, appartenenti ad uno Stato membro differente, potranno d’ora innanzi godere di un precedente di rilievo ove venissero a trovarsi in analoghe situazioni di disparità.