Il datore di lavoro è responsabile dell’osservanza concreta delle normative sulla sicurezza sul lavoro.
Di stringente attualità è il tema della sicurezza sul lavoro e dell’incolumità fisica dei lavoratori, soprattutto di quelli più esposti a fattori di rischio.
La Corte di Cassazione ha di recente consolidato un principio ormai affermato in diverse sentenze secondo cui il datore di lavoro è responsabile per l’effettiva osservanza, da parte del lavoratore, di tutte le prescrizioni di sicurezza.
Il datore non deve limitarsi all’impartire prescrizioni di sicurezza formali, verbali e scritte, ma deve adoperarsi affinché il lavoratore adotti realmente tutte le misure necessarie previste dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Non solo il d.lgs. 81/2008, ma anche l’art. 2087 del codice civile prevede la responsabilità del datore per l’inosservanza delle norme in materie di sicurezza.
Tale responsabilità, però, può essere esclusa qualora si presenti il c.d. “rischio elettivo” del lavoratore ossia quel comportamento del tutto imprevedibile ed incontrollabile che esime il datore di lavoro quando quest’ultimo possa provare di aver adottato tutte le cautele necessarie affinché fossa tutelata la sicurezza del lavoratore.
Non è neanche esclusa la responsabilità del RSPP. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che è comunque privo di poteri decisionali e di spesa, può essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, tutte le volte in cui questo sia riferibile ad una situazione pericolosa che avrebbe dovuto conoscere e che non abbia provveduto a neutralizzare (Cass. Sez. 4, n. 2814 del 2010).
La Cassazione pertanto, ancora una volta, sottolinea l’importanza della sicurezza sul lavoro che va attuata con adempimenti concreti e idonei anche, come previsto dalle speciali norme in materia, a sanzionare il lavoratore che non rispetti le prescrizioni di sicurezza a tutela della sua incolumità.
Il datore di lavoro, quindi, per evitare profili di responsabilità dovrà provare non solo di aver adottato le cautele, ma di aver posto in essere comportamenti utili all’applicazione delle norme sulla sicurezza.