Tribunale Rovigo, decreto 18.09.2014 (Giuseppina Mattiello)
Nel decreto 18 settembre 2014, destinato certamente ad aprire un dibattito considerati gli accenti polemici in esso contenuti, il Tribunale di Rovigo, rilevato che la giurisprudenza di merito prevalente ritiene ammissibile la richiesta di scioglimento dai contratti ex art. 169 bis l.f. già nella c.d. domanda di concordato in bianco, si interroga sulla possibile lesione del principio del contraddittorio nel caso di mancata audizione dei contraenti in bonis.
Il Tribunale, in prima battuta, osserva che la mancata audizione dei contraenti in bonis in realtà non recherebbe alcun pregiudizio, né lesione del contraddittorio, atteso che nessuna facoltà sostanziale è attribuita a quest’ultimi. In effetti, gli stessi non potrebbero addurre giustificazioni derivanti dalla lesione della loro posizione giuridica idonee a rifiutare la risoluzione del contratto o la sua sospensione, posto che la valutazione operata in sede giudiziale riguarda la sola ammissibilità della proposta concordataria e non può mai contemperare gli interessi sostanziali delle due parti.
Inoltre, il principio di cui all’art. 111 della Costituzione, osserva il Tribunale, non esiste in sé e per sé, ma esclusivamente quale veicolo imprescindibile per l’esercizio di diritti e facoltà giuridiche attribuite alla parte.
Ed invero, l’audizione del terzo si risolve in una attività istruttoria non necessaria in ogni circostanza, rimessa alla valutazione del Tribunale, il quale mantiene ogni considerazione al riguardo, posto che l’autorizzazione giudiziale allo scioglimento, di fatto, si fonda sulla comparazione tra la proposta concordataria e la funzionalizzazione teleologica dello scioglimento contrattuale con la stessa. In sostanza il Giudice deve valutare se lo scioglimento o la sospensione del contratto sia efficiente e funzionale ai fini della predisposizione e dell’esecuzione del piano concordatario.
Tale impostazione è stata peraltro condivisa da autorevole dottrina, che ha sottolineato come, diversamente opinando, dovrebbero ritenersi litisconsorti necessari anche tutti i creditori concordatari.
In sostanza, prosegue il Tribunale, l’interrogativo da porsi “non è se vi sia un interesse della controparte contrattuale lesa dallo scioglimento e/o sospensione del contratto prevalente rispetto a quello del debitore concordatario, ma soltanto se sussista o meno un effettivo interesse del debitore stesso a sciogliersi dal contratto, come pure se l’istanza formulata in tal senso sia realmente funzionale e servente alla realizzazione del piano concordatario, in termini di riduzione dei costi di gestione dell’attività di impresa, al punto da giustificare il sacrificio del contraente in bonis..In questi termini il provvedimento autorizzativo potrà ben pronunciarsi inaudita altera parte”.
Tuttavia, osserva in conclusione il Tribunale, preso atto che la Corte di Appello di Venezia condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale che reputa indispensabile, ai fini della validità giuridica della autorizzazione, la convocazione dell’altro contraente (e ciò anche ai fini della sospensione dei contratti), per evitare eventuali impugnazioni e ritardi nella procedura, non resta che adeguarsi alla predetta impostazione.