REATI SOCIETARI
Sospensione del processo con messa alla prova
legge 28.04.2014, n. 67 – Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
E’ in vigore la legge-delega con cui il Governo è chiamato ad adottare, entro un anno e mezzo, provvedimenti normativi diretti a trasformare in illeciti amministrativi i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, sostituendole con adeguate sanzioni amministrative e civili proporzionate alla gravità della violazione ed all’attività posta in essere per attenuare o eliminare le conseguenze dannose.
Chi è stato protagonista di reati societari – false comunicazioni sociali, impedito controllo, infedeltà patrimoniale, operazioni illecite su quote o azioni o in pregiudizio dei creditori, fallimentari – bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito – e tributari – dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o versamento Iva, compensazione indebita – potrà richiedere la “messa alla prova” (artt. da 3 a 8 legge n. 67/2014).
Anche se maggiori di età potranno, dunque, richiedere la sospensione del processo.
La messa alla prova comporta che l’imputato ammesso si prodighi ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, al risarcimento del danno.
E’ previsto l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare attività di volontariato di rilievo sociale e la prestazione di lavoro di pubblica utilità, di durata non inferiore a 10 giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, da uno a due anni massimo, non può essere concessa più di una volta, con il consenso del P.M.
La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni, ed all’istanza è allegato un programma di trattamento.
L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo; altrimenti il processo riprende il suo corso.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
¦ in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Fonte Riviste il Sole 24 Ore del 13/05/2014