La vita delle partecipazioni sociali è di grande interesse per i soci, siano essi di maggioranza o di minoranza soprattutto quando si parla di alienazione delle stesse.
Ricorrente è infatti negli accordi tra i soci la definizione di alcune clausole c.d. di tag-along o di drag-along. La clausola di tag-along o co-vendita, obbliga il socio di maggioranza, in caso di vendita delle proprie partecipazioni sociali, a proporre in vendita anche le quote dei soci di minoranza e a far si che il terzo acquisti le stesse.
Nel caso, invece, di clausola drag-along o co-trascinamento, i soci generalmente di minoranza sono obbligati a vendere le loro quote nel caso in cui i soci maggioritari decidano di vendere le loro partecipazioni sociali a terzi.
Ma, in base a quali maggioranze dette clausole vanno inserite nello statuto della società? L’inserimento di clausole di alienazione di partecipazioni sociali può essere votato a maggioranza o ad unanimità di tutti i soci?
Diversi orientamenti, contrastanti tra loro, sono emersi in questi ultimi anni. Per la clausola di tag-along trattasi evidentemente di un limite alla circolazione delle partecipazioni societarie analogo per certi aspetti a quelli ricompresi nell’art. 2355-bis c.c. per cui è previsto il quorum del 50+1 dell’assemblea.
Caso più complicato se si è di fronte alla clausola di co-trascinamento, ove il socio di maggioranza trascina anche le partecipazioni minoritarie nella vendita. In questo caso dottrina e giurisprudenza hanno espresso vari orientamenti.
Il primo orientamento esclude la possibilità di utilizzare il principio della maggioranza a favore di quello dell’unanimità; un’altro orientamento accetta il principio maggioritario con previsione di diritto di recesso in favore del socio; un ultimo orientamento che prevede l’utilizzo della maggioranza a condizione che i soci si trovino tutti nelle medesime condizioni, tali da non far scattare il funzionamento della clausola.
Netta distinzione in conclusione, tra le clausole tag e drag, se per inserire le prime è quindi sufficiente la maggioranza assembleare, così non è per le seconde che richiedono una maggiore tutela e consenso di tutti i soci e quindi dell’unanimità.