LE S.R.L. SEMPLIFICATE INGLOBANO A SÉ QUELLE A CAPITALE RIDOTTO
D.L. 28.06.2013, n. 76 – Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (Iva) e altre misure finanziarie urgenti. (G.U. n. 150 del 28.06.2013) Non solo rinvio dell’aumento dell’Iva a ottobre e misure di sostegno all’occupazione nel D.L. n. 76/2013, in vigore da subito, ma anche abolizione delle società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.), accesso aperto agli over 35 nelle s.r.l. semplificate (s.r.l.s.) e rivisitazione dei requisiti delle imprese start-up.
Cambia l’art. 2463-bis cod. civ. e tutte le “vecchie” s.r.l.c.r. si qualificano s.r.l.s. (D.L. n. 76/2013, art. 9, commi 13-14-15-16).
Scompaiono le società a responsabilità limitata a capitale ridotto modificandosi in tal senso l’art. 2463-bis cod. civ. Ad esse si sostituiscono in toto le società a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate all’atto della costituzione da un capitale sociale compreso tra un euro e 9 mila 999 euro massimo.
Abolizione delle s.r.l. a capitale ridotto e apertura delle s.r.l. semplificate (art. 9, commi 13-14-15, D.L. n. 76/2013)
A queste possono accedere, d’ora in poi, anche soci persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni di età.
Cade, di conseguenza, anche il divieto di cessione delle quote sociali a soci over 35 nonché quello di affidare l’amministrazione a persone esterne alla compagine societaria.
Le s.r.l. riqualificate semplificate, dopo essere state iscritte al registro imprese come s.r.l.c.r., acquisiscono i benefici propri delle s.r.l.s., quali dell’esenzione da imposta di bollo e di segreteria e da onorari notarili tutte le volte che adottino l’atto costitutivo standard di cui al D.M. n. 138/2012 (art. 44 D.L. n. 83/2012, conv. in legge n. n. 134/2012; art. 3, comma 3, D.L. n. 1/2012).
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Agevolazioni più ampie alle imprese start-up innovative (art. 9, comma 16, D.L. n. 76/2013)
Agevolate ulteriormente le start-up innovative attraverso quattro step:
- la rimozione dell’obbligo per i soci, persone fisiche, di mantenere per due anni dalla costituzione la maggioranza delle quote e delle azioni e dei diritti di voto (lett. a, art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012);
- la riduzione al 15%, rispetto al 20, del tetto minimo delle spese di ricerca e sviluppo rapportato al maggor valore tra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (lett. h, p. 1);
- la riduzione a due terzi complessivi della forza lavoro in possesso di laurea magistrale (lett. h, p. 2);
- l’inclusione nell’elenco delle imprese start-up delle aziende titolari di diritti relativi a programmi software originari registrati nel registro pubblico speciale (lett. h, p. 3).
Slittamento dell’Iva al 22% al 1°.10.2013. L’art. 11, comma 1, D.L. n. 76/2013 dispone lo slittamento dell’incremento dell’Iva di un punto percentuale al 1°.10.2013.
(Fonte Guide del Sole 24 Ore)