Il Decreto Legge 132/2014 di recente emanato dal Governo, introduce importanti novità per la riduzione dei tempi e del carico della macchina Giustizia, delegando agli avvocati la possibilità di attivare procedure di negoziazione più rapide ed intese ad una definizione stragiudiziale delle controversie.
In sintesi le novità in vigore dal 13 settembre 2014:
1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria.
Cosa:
Cause civili pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia in primo grado che in grado di appello, che non siano state assunte in decisione, e a eccezione di quelle aventi a oggetto diritti indisponibili o vertenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Chi:
le parti possono congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel titolo VIII del libro IV del Cpc che, fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale, potrà concludersi con un lodo dotato degli stessi effetti della sentenza.
Il Giudice:
A seguito della richiesta, il giudice effettua la verifica sulla sussistenza dei presupposti e dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la Corte di appello per la nomina del collegio arbitrale.
Gli Arbitri:
Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo dell’ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio.
Se il trasferimento in sede arbitrale avviene in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120 giorni dall’accettazione della nomina degli arbitri, il processo deve essere riassunto entro 60 giorni. In caso di riassunzione il lodo non può più essere pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione il procedimento si estingue. Se il lodo è nullo, il processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
2 . Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
Cosa:
E’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
Come:
La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta, a pena di nullità, e deve precisare il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a 1 mese e l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
Chi:
La convenzione è conclusa con l’assistenza di un avvocato, il quale deve certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. È inoltre dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Quando è possibile la negoziazione:
Al di là dei casi previsti dalla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010, la convenzione di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per:
- le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro
Formalità da espletare:
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita avviene attraverso l’invito all’altra parte, tramite il proprio avvocato, a stipulare un’apposita convenzione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto in tema di responsabilità aggravata ed esecuzione provvisoria dagli articoli 96 e 642, comma 1, del Cpc. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene a opera dell’avvocato che formula l’invito, mentre la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
Il Giudice:
Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine fissato dalle parti nella convenzione. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.
Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo concordato dalle parti nella convenzione stessa.
Eccezioni:
L’esperimento del procedimento di negoziazione non è previsto per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, Inoltre, il procedimento di negoziazione non si applica:
– nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
– nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
– nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
– nei procedimenti in camera di consiglio;
– nell’azione civile esercitata nel processo penale;
– quando la parte può stare in giudizio personalmente.
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude a ogni modo la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del Dpr 115/2002 Tu sulle spese di giustizia. A tal fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
Perfezionamento dell’accordo:
L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del Cc per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
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