Il recupero crediti insoluti può rappresentare, per l’impresa, un grosso problema da risolvere e a cui far fronte onde evitare che lo stesso si trasformi in una cronicità tale da costringere allo scioglimento della stessa.
Generalmente è opportuno distinguere tre tipi di crediti commerciali:
- B2C (rapporti impresa-comsumatore) disciplinati dal codice del consumo;
- B2B (rapporti impresa-imprese e/o professionisti) disciplinati dal codice civile e dal D. Lgs. 231/2002;
- B2P (rapporti impresa – pubbliche amministrazioni) regolamentati dal D.Lgs. 163/06 e dal D. Lgs. 231/2002;
Ciascuno dei summenzionati rapporti di credito segue quindi proprie regole al fine di azionare il recupero crediti.
Il recupero crediti nei rapporti B2C.
Ampiamente disciplinati nel D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo), tali rapporti prevedono per l’impresa alcuni obblighi volti a tutelare il contraente debole ossia il consumatore. Primo su tutti il divieto di applicare la c.d. “clausole vessatorie”, quelle clausole che causano, secondo la lettera della norma, un significativo squilibrio per il consumatore nei diritti e obblighi derivanti dal contratto. Tali clausole, se applicate, sono nulle in ogni caso o salvo prova contraria.
Il consumatore non è considerato alla stregua di un professionista commerciale, pertanto la legge
Altra importante considerazione da fare nei rapporti B2C, prevista dal codice dei consumatori, riguarda l’applicazione del Foro nelle controversie che sarà quello del consumatore. In caso di recupero crediti nei confronti dei consumatori, bisognerà quindi porre l’attenzione sulla formulazione del contratto e sull’applicazione in esso di eventuali clausole vessatorie che possano comportare l’opposizione da parte di questi ultimi.
Il recupero crediti nei rapporti B2B e B2P.
Più complesso l’argomento quando si parla di recupero crediti nei rapporti B2B. A coadiuvare l’imprenditore nei rapporti di credito verso altri soggetti business interviene l’ormai non più tanto recente decreto 231/02. Lo stesso si applica a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, consegna di merci e prestazione di servizi. Il decreto in questione stabilisce quali debbano essere i termini minimi di pagamento nei suddetti rapporti commerciali:
- 30 gg. dalla data di ricevimento fattura o richiesta di pagamento;
- 30 gg. dalla data di consegna della merce o della prestazione del servizio;
- 30 gg. dalla data di accettazione/verifica eventualmente previste dalla legge ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi.
I suddetti termini possono essere prolungati dalle parti sino a 60 gg. previa espressa pattuizione. Altra importante novità introdotta a suo tempo dal decreto, è quella relativa agli interessi moratori la cui decorrenza scatta senza necessità alcuna di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento al saggio legale applicato dalla BCE applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali e maggiorato dell’8%.
L’imprenditore avrà anche diritto al rimborso forfettario di €40 quali spese di recupero, salvo dimostrare quelle ulteriori di assistenza legale eventualmente sostenute.
Riguardo i rapporti con la pubblica amministrazione, invece, il termine per il pagamento è automaticamente elevato a 60 gg. previa pattuizione espressa e giustificata dalla natura dell’oggetto contrattuale o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione. Il tasso di interesse inderogabile è quello legale.
Caso diverso invece per i termini di pagamento negli appalti pubblici, disciplinati dal D. lgs. 50/2016.
Procedura Stragiudiziale di recupero crediti.
Requisito fondamentale quando si procede al tentativo di recupero del credito è la tempestività. Premessa l’importanza fondamentale del contratto per il recupero delle somme al fine di determinare diversi elementi essenziali del rapporto creditore/debitore, occorre agire immediatamente onde evitare che il debitore diventi sempre più insolvente o distragga il patrimonio.
Primo passo fondamentale è, decorso il termine previsto per il pagamento, immediatamente scrivere al debitore formalizzandogli una costituzione in mora al fine di richiedere l’importo dovuto e di interrompere la prescrizione.
Qualora la lettera non dovesse sortire effetto bisognerà affidarsi al legale per verificare in primo luogo la solvibilità patrimoniale del debitore, onde evitare inutili e costose procedure, ed in secondo luogo identificare lo strumento idoneo, normalmente il decreto ingiuntivo e la successiva procedura di esecuzione, per aggredire i beni di quest’ultimo.
Per crediti nei confronti di società residenti in altri paesi dell’Unione Europea, utile strumento è il decreto ingiuntivo di pagamento europeo.
Il recupero crediti, quindi, è purtroppo parte essenziale della vita di un’impresa. Tale procedura può però non sempre portare i suoi frutti, per questo occorre procedere alla prevenzione di quei fenomeni, generalmente posti in essere dal debitore, che possano comportare la perdita di tutto o parte del credito come ad esempio l’inserimento di alcune clausole contrattuali, come:
- La riserva di proprietà;
- Un saggio d’interesse elevato;
- Garanzie sul credito o stand-by letter of credit;
- Penali e caparre;
- Legge applicabile e Foro competente.
STUDIO LEGALE IACOVAZZI
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