Sei anni sono trascorsi dall’introduzione nell’Ordinamento italiano, con L.33/09, del contratto di rete, strumento utile alle imprese per realizzare progetti di ampio respiro e sfruttare tutte le potenzialità di un’organizzazione sinergica.
Ma cos’è e come si realizza il Contratto di Rete nel dettaglio?
Questo strumento tutto italiano consente a due o più imprese di unirsi in un progetto comune al fine di perseguire determinati risultati in termini di espansione del business, internazionalizzazione, scambio di know-how e compensazione di determinati aspetti carenti nel ciclo aziendale.
La struttura delle reti in Italia – modi di applicazione del Contratto di rete.
Alle reti costituite con contratto di rete partecipano in prevalenza società di capitali di piccole e medie dimensioni che svolgono prevalente attività di produzione e erogazione di servizi , marginale resta ancora la distribuzione. I principali settori di diffusione delle reti sono l‘automotive, l’edilizia, l’alimentare e il tessile, l’agricoltura, il turismo e i servizi all’impresa.
Le reti operano principalmente su scala regionale benché la loro struttura sia concepita principalmente per operare su scala internazionale e hanno una dimensione variabile generalmente dalle 3 alle 10 aziende.
Il contratto di rete consente una forma ed una gestione pressoché libera e flessibile, generalmente le reti tendono ad avere una forma stabile a tempo indeterminato, ma non si esclude la possibilità di avere forme temporanee. In ogni caso all’interno del contratto di rete può essere stabilito un recesso che, nella maggior parte dei casi viene stabilito quale libero anche se non si ammette la restituzione dei conferimenti.
Perché stipulare un contratto di rete di imprese.
Il principale scopo del contratto di rete di imprese è quello di perseguire un’attività strategica per i partecipanti che, in comune, hanno l’obiettivo di innovare e migliorare la qualità dei loro prodotti o servizi e di rendere più agile la collocazione degli stessi soprattutto sui mercati esteri. Il contratto in sé può prevedere una serie innumerevole di scambi tra aziende, sia in senso orizzontale (fornitore/fornitore) che in senso verticale (fornitore/distributore). Il primo tipo di rete è quello attualmente più scelto in Italia.
Il contratto di rete è inoltre uno strumento utile per il finanziamento e la realizzazione di determinati progetti, in quanto l’apporto dei contraenti può essere sia di natura economica che di natura materiale, consentendo così utili sinergie e scambi tra chi ha la capacità economica e non ha il know-how e viceversa.
Il contratto di rete è la governance.
Benché si parli giuridicamente di un contratto, la rete è pur sempre un’associazione di soggetti che ha bisogno di una governance e di decisioni prese a maggioranza. Nel contratto quindi, possono essere previste diverse forme organizzative e decisionali, tra le quali:
- un organo comune composto da tutti gli aderenti;
- un organo onnicomprensivo con soglia, qualora il numero di aderenti sia superiore ad una certa soglia;
- un organo pluripersonale dove i membri sono inferiori al numero di imprese aderenti;
- un organo monocratico, affidato ad una sola persona.
La scelta del modello organizzativo dipende anche dal tipo di soggetti aderenti e dagli scopi che si vogliono raggiungere.
Quanto alla gestione della rete è evidente che la stessa vada supportata da un professionista (manager di rete) che supporti il buon andamento della stessa, infatti molti fattori, non solo economici e produttivi, possono interferire nella vita “consortile”, uno tra tutti è quello relativo alle relazioni tra i soggetti aderenti.
La migliore rete sarà quella che prevede una diversità e complementarietà delle aziende aderenti.
L’istituzione di un fondo comune (facoltativo, ma utile), sarà poi il passo necessario per l’autogestione della rete, magari con l’inserimento di clausole limitative della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte in nome e per conto della “rete” ex art. 2614-2615 c.c.. Nessuna limitazione vi sarà poi alla natura dei conferimenti, dal denaro ai brevetti ecc.
Evidentemente utile, benché la maggior parte dei contratti di rete non lo preveda, è stabilire in che misura i proventi della rete devono essere destinati agli aderenti, se i modo paritario o in base alla partecipazione attiva, ma le opzioni possono essere le più diversificate.
La Global Value Chain nel contratto di rete.
La globalizzazione commerciale mondiale ha imposto al mercato una frammentazione dei suoi processi produttivi consentendo una delocalizzazione, su scala mondiale, degli stessi. Un esempio per tutti è l’outsourcing dei processi di assemblaggio in ambito tessile e meccanico, da qui la catena di valore globale. Tale tipo di modello organizzativo e produttivo, non appartiene esclusivamente al mercato globale, ma è la spina dorsale del contratto di rete.
La delocalizzazione dei processi produttivi e commerciali può essere attivata anche su scala regionale ed il contratto di rete è uno degli strumenti per far ciò, soprattutto perché, come nel caso italiano, la dimensione dell’impresa è medio – piccola. Tale dimensione, in qualche modo obbliga le imprese ad unirsi per affrontare le sempre più pressanti sfide dei mercati lontani e dell’export che, allo stato attuale, rappresenta il saldo attivo della nostra bilancia commerciale.
I requisiti obbligatori previsti per il contratto di rete dopo la novella n.122/2010.
La disciplina del contratto di rete, benché scarna prevede dei requisiti tassativi da rispettare nella stipulazione dell’accordo:
- Le parti (due o più imprenditori);
- Lo scopo (accrescere la propria capacità innovativa e competitività);
- L’oggetto (la collaborazione);
- La forma (Atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- Il programma.
E’ evidente quindi quanto questo strumento, di pratico utilizzo ed ancora poco sviluppato, sia utile per perseguire obiettivi specifici e strategici per le imprese, evitando forme farraginose di associazionismo d’impresa, sfruttando tutti i vantaggi di un’articolazione flessibile e modulabile sulla necessità di tutti gli aderenti.