Il Contratto di Agenzia è lo strumento con cui l’azienda consolida la presenza del suo prodotto sui mercati stranieri. Esso è quindi la forma contrattuale più utilizzata nei processi di internazionalizzazione.
L’impresa preponente affida all’agente, per mezzo di un contratto, l’incarico di vendere i propri prodotti in una zona determinata riconoscendo a quest’ultimo delle provvigioni sul venduto e talvolta un compenso fisso.
Benché sia opportuno seguire delle regole ben precise nella redazione del contratto, a seconda che si tratti di contratti stipulati nell’Unione Europea o extra U.E., è opportuno conoscere la legislazione del paese dell’agente onde evitare di incorrere in problematiche che potrebbero derivare dall’applicazione, esecuzione ed interpretazione contrattuale.
Il Contratto di Agenzia, stipulato con un agente del Regno Unito, deve rispettare la normativa interna del 1993 (Commercial Agents Regulations) che ha recepito la direttiva 653/86/CE in materia di contratti di agenzia commerciale all’interno dell’Unione.
L’applicazione del CAR britannico ha notevolmente incrementato le tutele a favore dell’agente innovando radicalmente la precedente normativa e riportandosi quasi integralmente al testo della direttiva UE.
A cosa si deve prestare attenzione, quindi, quando si stipula un contratto di agenzia nel Regno Unito:
- La legge regolatrice del contratto: La scelta ricade normalmente sulle parti che possono liberamente decidere; in mancanza si applicherà la legge del Paese in cui l’agente ha la sua sede.
- Il Foro competente e clausola arbitrale: sarà opportuno verificare attentamente quale giudice tratterà eventuali controversie a seconda che ci si trovi in Inghilterra e Galles, Scozia o Irlanda del Nord, purtuttavia le parti potranno derogare scegliendo la competenza del giudice di un altro Paese. E’ ammesso l’arbitrato convenzionalmente pattuito.
- Specificità dell’agente: generalmente non possono essere considerati tali coloro che compiono tale attività in forma secondaria.
- Il rapporto d’agenzia è considerato esistente se possiede i seguenti requisiti: a) Il preponente è un produttore, distributore o importatore di merci; b) le merci appartengono alla sfera del preponente; c) l’agente svolge tale attività in via principale; d) le merci sono reperibili esclusivamente tramite l’agente; e) il contratto d’agenzia deve essere espressamente denominato come tale.
- L’agente non ha alcun obbligo di iscrizione a registri o albi.
- Il contratto deve espressamente prevedere la forma di trasmissione delle comunicazioni tra le parti (prospetti, estratti conto, recesso, ecc.)
- L’agente non può avvalersi di sub-agenti se non espressamente previsto.
Diritti e obblighi dell’Agente che è consigliabile prevedere nel contratto di agenzia:
- potere di rappresentanza.
- obbligo di informativa nei confronti del preponente.
- curare gli interessi del preponente.
- il patto di non concorrenza deve essere espressamente previsto da contratto.
- obbligo di non disclosure.
- possibilità dello “star del credere”.
- diritto alla remunerazione per tutti gli affari conclusi durante e successivamente alla cessazione dell’incarico e all’indennità di fine rapporto.
Diritti e obblighi del Preponente che è consigliabile prevedere nel contratto di agenzia:
- agire in modo leale e secondo correttezza.
- divulgare all’agente le informazioni necessarie all’adempimento dell’incarico.
- obbligo di comunicazione di estratti conto e informazioni relative all’accettazione o meno di affari.
Il contratto di agenzia può essere sottoscritto a tempo determinato o indeterminato, in entrambi i casi comunque, l’agente avrà diritto ad un preavviso in caso di recesso