Continuando lungo il percorso illustrativo delle specificità dei contratti di agenzia internazionali, affrontiamo il rapporto con l’agente commerciale statunitense regolato dal contratto di agenzia.
Il “Sales rapresentative” è, negli USA, il soggetto che si occupa di vendere i prodotti e piazzare affari per conto del preponente al fine di ampliare la rete di vendita commerciale di quest’ultimo. Nella redazione del contratto di agenzia sarà quanto mai opportuno disciplinare tutti gli aspetti che andranno a regolare il rapporto tra il preponente italiano e l’agente americano, in quanto ogni Stato dei fifties gode di ampia autonomia legislativa in materia.
Essenzialmente sarà opportuno porre l’attenzione su determinate questioni nella redazione del contratto:
- Scelta della legge applicabile;
- Scelta del Foro competente;
- Scelta della forma retributiva e lavorativa;
- Regolamentazione dei poteri dell’agente;
- Pratiche ingannevoli;
- Patto di buona fede e redazione di clausole che disciplinano la fine del rapporto.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Riguardo alla legge applicabile, ferma restando la completa autonomia tra le parti nella scelta, sarà opportuno stabilire se la legislazione sarà quella del luogo ove risiede l’agente o dove egli svolge l’attività, piuttosto che quella del preponente.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Quanto al Foro competente, di sicuro vantaggioso sarà scegliere il giudice americano per le decisioni su eventuali controversie derivanti dal contratto di agenzia, preliminarmente per la rapidità di soluzione, la tempistica della giustizia americana è molto più breve rispetto, p.e., a quella italiana. La scelta del giudice USA, eviterà, come si vedrà più avanti, anche la disquisizione su eventuali indennità di fine rapporto. Altro particolare da non sottovalutare nella scelta del Foro è quello relativo al riconoscimento delle sentenze italiane di difficile riconoscimento negli Stati Uniti, mancando una convenzione appropriata tra i due stati.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Particolarmente delicato, il punto relativo alla forma retributiva e lavorativa dell’agente. Il contratto di agenzia dovrà infatti attentamente regolare ed individuare la posizione dell’agente quale lavoratore subordinato al preponente, oppure lavoratore autonomo, così come la forma di remunerazione se a provvigioni o a forfait.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Altro aspetto importante della legislazione e prassi USA, è quello che prevede il potere dell’agente di obbligare legalmente i terzi (in questo caso il preponente) attraverso le proprie azioni. Sarà opportuno quindi limitare, attraverso il contratto di agenzia, il potere dell’agente provvedendo a specificare in maniera cristallina quali sono i suoi poteri e le sue attribuzioni.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Quanto alle pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, la legislazione americana è molto severa in merito, paradossalmente la scelta di questa legge applicabile al contratto di agenzia eviterà per il preponente problemi relativi alla gestione del rapporto agente/consumatore.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Sul trattamento di fine rapporto la legislazione americana non prevede nulla, salvo un generico dovere di correttezza nei confronti degli affari conclusi dall’agente in costanza di rapporto. A tal proposito l’agente potrà rivalersi sul preponente solo per un generico risarcimento danni da una risoluzione senza una giusta causa. Purtuttavia, scegliendo per esempio come legge applicabile quella dello Stato di New York, il giudice dovrà emettere la sua decisione in base a quanto fedelmente scritto nel contratto di agenzia e non potrà pronunciarsi favorevolmente rispetto alle richieste di risarcimento danni.
Riassumendo quindi il contratto di agenzia americano conferma la tradizionale impostazione anglosassone improntata alla rapidità e velocità degli scambi commerciali, prediligendo in sede di eventuali contenziosi, soluzioni transattive.