Il recente intervento del Governo ha concluso l’iter di recepimento della direttiva UE n. 34/2013 recante norme volte ad uniformare i principi di redazione del bilancio delle imprese degli stati membri.
Le nuove norme sono applicabili ai bilanci redatti a partire dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data.
Le modifiche sulle norme del Codice Civile in materia di redazione del bilancio di esercizio.
L’articolo 6 del decreto legislativo 139/2015 apporta notevoli cambiamenti agli articoli del Codice relativi alla redazione del bilancio di esercizio delle società industriali, commerciali e di servizi.
- art. 2357-ter c.c. in materia di azioni proprie. La nuova norma prevede che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto.
- art. 2423 c.c. redazione del bilancio. Vige l’obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa anch’essa modificata al fine di snellirne contenuti e redazione.
- art. 2423-bis c.c. sui princìpi di redazione del bilancio. La valutazione delle voci deve ora essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali della Direttiva.
- art. 2424 e 2424 -bis contenuto dello stato patrimoniale. Si da seguito alla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità (che vengono ricomprese nei cd. costi di sviluppo) e sulle azioni proprie.
- art. 2425 contenuto del conto economico.Viene eliminato l’aggregato E) Proventi e oneri straordinari; la nota integrativa dovrà tuttavia indicare “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.
- art. 2425-ter contenuto del rendiconto finanziario. Viene introdotta la norma che disciplina Il rendiconto finanziario che deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.
- art. 2426 c.c. criteri di valutazione delle voci di bilancio. Si introduce il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli.
- art. 2427-bis c.c. si interviene sulla disciplina delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari.
- art. 2428 c.c. relazione sulla gestione. Viene eliminato il riferimento all’informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
- art. 2435-bis c.c. bilancio in forma abbreviata. Può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 Euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 Euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità).
- art. 2435-ter nel Codice Civile, bilancio delle microimprese. Per poter rientrare in tale regime, le società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per tali imprese è previsto, in particolare, l’esonero dalla redazione:
a) del rendiconto finanziario;
b) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del Codice Civile
c) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del Codice Civile
Questi le principali modifiche che dovrebbero rendere più agevole è uniforme la stesura del bilancio di esercizio in un’ottica di collegamento uniforme di redazione tra gli stati membri dell’Unione.