Il Regno Unito è sicuramente uno dei migliori paesi dove costituire una società nonché uno dei più grandi mercati economici a livello mondiale è stato insignito del riconoscimento quale migliore destinazione europea per gli investimenti stranieri diretti (Foreign Direct Investment).
La legislazione inglese in materia di commercio è particolarmente agevole (possibilità di ottenere un finanziamento per Ricerche e Sviluppi imprenditoriali, contributi in conto capitale per le industrie manifatturiere, sgravi sino al 100% per investimenti in determinati settori come quelli per i piani energetici, etc.), purtuttavia è anche presente un rigido sistema normativo finalizzato al controllo delle attività imprenditoriali come, per esempio, la lotta al riciclaggio, alla corruzione, la tutela dei dati personali, la lotta alle pratiche concorrenziali scorrette, alla protezione dei consumatori, alla protezione dei marchi, etc.
Gli imprenditori italiani – intenzionati ad avviare un’attività imprenditoriale o ad espandere la stessa nel Regno Unito – possono scegliere una tra le diverse tipologie di società proposte dalla normativa europea e/o da quella britannica.
In particolare, l’imprenditore italiano può scegliere di:
- registrare la propria Società (già esistente e operativa in Italia) presso la Companies House (corrispondente al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio)
- costituire una nuova Società conforme alla legislazione britannica vigente o acquisire una società inglese (shelf-company) già esistente e operativa come veicolo per l’estensione del proprio business;
- operare nel Regno Unito come Sole Trader (Imprenditore individuale)
- costituire una Partnership (Società Semplice) con una o più società inglesi;
- costituire un Branch (Ufficio di Rappresentanza o Filiale) nel Regno Unito;
- stipulare una Joint Venture (Accordo di Cooperazione) con altro imprenditore o società già inserita nel mercato inglese.
Il modello societario più utilizzato è sicuramente la Private Company Limited by shares o Ltd (Società privata a responsabilità limitata).
[wp-svg-icons icon=”bullhorn” wrap=”i”] Le società registrate nel Regno Unito devono conformarsi a determinati requisiti finanziari e legali, tra i quali:
- La preparazione e redazione di un conto economico gestito da un soggetto autorizzato con obbligo di deposito presso i competenti uffici del Registro delle Imprese;
- Obbligo di corrispondere la tassa societaria (corporation tax);
- Obbligo di compilazione delle proprie dichiarazioni dei redditi on-line;
- Obbligo di indire, almeno una volta l’anno, un’assemblea generale degli azionisti.
- Obbligo di depositare, presso gli uffici competenti, un report annuale relativo alla compagine societaria (quali: agenti della società, azionisti, eventuali trasferimenti di quote azionarie).
[wp-svg-icons icon=”spam” wrap=”i”] Occorre tener presente che, secondo il diritto societario inglese, la società ed i suoi azionisti sono soggetti diversi aventi personalità giuridica separate, con la ovvia conseguenza che una società inglese ha propri diritti e obblighi, indipendenti da quelli riconducibili ai singoli azionisti e/o direttori, e come tale può stare e agire in giudizio in proprio nome.
[wp-svg-icons icon=”bullhorn” wrap=”i”] Come si costituisce una Società nel Regno Unito.
Chiunque voglia costituire una società in UK deve provvedere alla registrazione presso il competente registro delle imprese (Companies House). La registrazione è obbligatoria in tutti i casi in cui una società opera nel Regno Unito, stipula contratti con agenti e/o consumatori in tale Paese, assume personale direttamente nel Regno Unito, e comunque in tutti i casi in cui l’attività imprenditoriale è svolta in modo stabile in tale Paese.
La registrazione può essere effettuata in poco tempo e richiede la presentazione di:
- copia autenticata in inglese dell’Atto costitutivo (Articles of Association) e dello Statuto sociale (c.d. Memorandum of Association o Articles of Incorporation);
- elenco degli amministratori della società;
- il nome del segretario;
- la sede legale per ricevere notifiche legali per conto della società;
L’atto costitutivo della società deve indicare:
1. la denominazione o ragione sociale della società;
2. la sede legale della stessa;
3. l’oggetto sociale della società (anche se non esiste un vero e proprio obbligo di indicazione specifica);
4. il tipo di responsabilità (della società e/o dei singoli soci);
5. il valore del capitale nominale.
Le responsabilità per le obbligazioni assunte dalla società gravano esclusivamente sulla Società (ed in particolare sui beni societari) e non dunque sulla persona degli amministratori e/o azionisti.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Le Società private a responsabilità limitata (Ltd):
- non possono richiedere la quotazione in borsa;
- hanno bisogno di un solo amministratore;
- obbligo minimo di versamento di capitale sociale pari ad una sterlina;
- non hanno l’obbligo di depositare un bilancio provvisorio per convalidare una proposta di pagamento di un acconto sui dividendi;
- possono essere autorizzate a depositare una contabilità semplificata presso il Registro delle Società;
- sono soggette ad un numero più ristretto di regole sulla pubblicità degli acquirenti delle proprie azioni
- di norma appartengono a pochi soci che non intendono offrire al grande pubblico la possibilità di sottoscrivere parte del capitale o di acquistare azioni.
[wp-svg-icons icon=”bullhorn” wrap=”i”] Nella LTD, la forma preferita di società, gli azionisti sono responsabili per l’ammontare nominale di tali azioni e tale ammontare è normalmente da loro interamente versato al momento dell’emissione delle stesse. Di conseguenza se la società viene messa in liquidazione – e soprattutto nel caso di insolvenza – la stessa risponderà dei debiti contratti con il patrimonio sociale.
[wp-svg-icons icon=”warning” wrap=”i”] La denominazione della società non deve essere uguale a nessuna delle società già registrate presso il Registro delle imprese, né dare l’impressione che la società sia legata ad autorità governative o locali, o includere denominazioni che siano vietate dalla legge.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] La Public Company Limited by share (PLC), Società per azioni.
- Consentono l’offerta delle azioni al pubblico;
- Sono quotabili in borsa;
- richiedono un capitale minimo di 50,000 GBP
- Contabilità più complessa;
- consentita la circolazione azionaria al portatore.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] L’Imprenditore individuale (sole trader).
La forma più semplice, per le piccole imprese, è quella dell’imprenditore individuale o sole trader, responsabile, in modo personale, degli impegni e delle obbligazioni assunte in nome e per conto della società.
Questa forma di impresa non prevede il riconoscimento della personalità giuridica in capo alla società, con la conseguenza che l’imprenditore non gode di alcuna limitazione della responsabilità.
[wp-svg-icons icon=”bullhorn” wrap=”i”] Nel Regno Unito tutte le persone fisiche, e non solo gli imprenditori, possono essere soggette a fallimento (bankruptcy). Il sole trader percepisce gli utili derivanti dalla propria attività d’impresa ed al contempo garantisce con il proprio patrimonio tutte le obbligazioni assunte in relazione a tale attività. Gli utili d’impresa sono soggetti alla medesima tassazione dei redditi delle persone fisiche.
I vantaggi di questa tipologia d’impresa sono:
- La contabilità del sole trader non è soggetta a pubblicità a differenza di quanto avviene per le persone giuridiche;
- È previsto un minore prelievo fiscale in relazione alle spese sostenute nel corso dell’attività imprenditoriale;
- La direzione, e dunque la gestione, dell’impresa è interamente nelle mani del sole trader.
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Costituzione di una Partnership (Società semplice).
La Partnership è un tipo di società, costituita da due o più persone, con il fine di esercitare – congiuntamente – un’attività economica. Tale forma imprenditoriale non prevede particolari adempimenti burocratici relativamente alla registrazione e pubblicità della stessa.
E’ disciplinata contrattualmente e regolamentata dal “Partnership Act” del 1890 (che definisce, altresì, i diritti e gli obblighi dei partners), tuttavia è auspicabile redigere un contratto di accordo tra i soci.
Tale forma societaria è disciplinata differentemente dal diritto inglese e dal diritto scozzese. Il diritto inglese non riconosce alla partnership, infatti, una personalità giuridica distinta e separata da quella dei singoli partners (si parla, anche in questo caso di società unincorporated), il diritto scozzese, invece, investe la partnership – a tutti gli effetti di legge – di propria personalità giuridica (e sarà pertanto qualificabile come società incorporated).
Il trattamento fiscale e legale, riservato ad una partnership, è molto simile a quello riservato al sole trader con la differenza che i diritti e le obbligazioni della partnership fanno capo ai partners che ne rispondono solidalmente. Questo spiega per quale ragione nel Regno Unito non si ricorra frequentemente alla partnership.
Tali società, regolate dal Limited Liability Partnership Act del 2000, devono soddisfare in tutto e per tutto i requisiti normativi generali previsti per le società inglesi. Tale modello societario, molto simile per certi aspetti al modello italiano delle società in accomandita semplice, prevede una distinzione dei soci tra: general partners (illimitatamente responsabili della gestione della società) e limited partners (che pur essendo obbligati a versare una parte del capitale sociale, non assumono alcuna responsabilità nella gestione della società).
[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Costituzione di una Joint venture (Impresa in partecipazione).
Un’impresa straniera può stabilire una base nel Regno Unito mediante la costituzione di una joint venture con una società britannica. La Joint venture non è altro che un accordo di cooperazione su un determinato progetto tra due o più parti, con il quale le stesse concordano di dividere le entrate e le spese riconducibili alla messa in atto del progetto.
Una joint venture può essere costituita sotto forma di società a responsabilità limitata o di società semplice. Il contratto di joint venture permette all’imprenditore di avere delle agevolazioni nell’affitto e/o vendita di sedi societarie, così come nella assunzione e gestione di manodopera locale e staff di supporto.
[wp-svg-icons icon=”info-2″ wrap=”i”] Le principali Forme di Finanziamento Societario.
Esistono diverse forme di finanziamento societario. Le più comuni sono:
- Equity finance (per finanziamenti di lungo periodo);
- Business Angels (per piccoli finanziamenti);
- Private equity (per finanziamenti di grossa portata);
- Flotation (vendita di quote azionarie su un mercato pubblico regolamentato);
- Vendor funding (finanziamento di acquisizioni);
- Debt funding (utilizzo di fondi esterni, senza alcuna perdita di controllo da parte della società;
- Overdraft (prestito bancario);
- Term loans (prestiti a lungo termine, come acquisizioni);
- Mezzanine loans (prestiti partecipativi);
- Grants (prestiti);
- Crowdfunding (raccolta di fondi).
[wp-svg-icons icon=”spam” wrap=”i”] La tassazione nel Regno Unito.
Il Regno Unito è uno tra i paesi più competitivi al mondo da un punto di vista fiscale, con diversi vantaggi.
Il sistema britannico, infatti, prevede: imposte societarie tra le più basse a livello europeo; forti incentivi (sino al 100% di deduzione) e/o agevolazioni per gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; un efficiente sistema di controllo e applicazione dei trattati sulla doppia imposizione; tasse personali competitive; una minima contribuzione in materia di servizi sociali; la possibilità di ammortizzare i costi per beni capitali con i profitti tassabili.
Per quanto riguarda, le tasse esistono due tipi di imposizioni fiscale:
A) Le direct taxes (tasse dirette);
B) Le indirect taxes (tasse indirette).
Le prime comprendono:
1. l’Income tax (tassa sul reddito);
2. la Corporation tax (tassa societaria);
3. l’Inheritance tax (tassa successoria);
4. la Capital gains tax (tassa sulle plusvalenze).
Le seconde comprendono:
1. il Value Added Tax – VAT (Iva);
2. la Stamp Duty (imposta di bollo);
3. la Stamp Duty Land Tax (imposta di bollo sulle proprietá);
4. i Customs duty (dazi doganali).
È importante evidenziare come, in base ai generali principi internazionali e comunitari sul divieto della doppia imposizione fiscale, i residenti in UK sono soggetti al pagamento delle tasse personali sul complessivo reddito prodotto, mentre i soggetti non residenti in UK sono soggetti alle imposte nel Regno Unito solo limitatamente al reddito quivi prodotto. Vige nel Regno Unito, infatti, la regola della “fonte” (source rule).
L’aliquota massima dell’imposta sul reddito è del 45% per i redditi superiori a £150,000 annui. I redditi sino a £35.000 sono soggetti alla aliquota del 20%, ed al 40% da questa cifra sino a 149.000.
Importante, ai nostri fini, è soffermarci sulla Corporation Tax (ovvero l’imposta gravante sulle società). Tale imposta grava sui profitti complessivi tassabili conseguiti dalla società residente in modo stabile nel Regno Unito e sui profitti conseguiti dalla società nel Regno Unito. L’imposta sulle società grava, altresì, sulle società che pur non essendo residenti nel Regno Unito, presentano uno stabilimento permanente (permanent establishment) in tale Paese.
L’imposta sulle società è approvata annualmente dal Parlamento britannico pena l’assenza di legittimazione alla riscossione. L’imposta è applicata con riferimento al periodo contabile della società (che normalmente si estende in 12 mesi), e viene amministrata/riscossa dall’Agenzia delle Entrate e delle Dogane di Sua Maestà (HerMajesty’s Revenue and Customs), simile all’Agenzia delle Entrate italiana.
Per l’anno 1 Aprile 2015 – 31 marzo 2016 è del 20%, che si applica sia alle società residenti che a quelle non-residenti nel Regno Unito. L’imposta, calcolata sull’intero profitto tassabile (nel caso sia superiore a £1,5 mil), può essere frazionata nel caso di associazione di società (e solo se la società residente in UK controlli altre società residenti o meno in UK).
Dal luglio 1999, è prevista la possibilità di avvalersi dell’auto-accertamento mediante il quale la società auto-certifica, assumendosene la piena responsabilità, i propri profitti. Eventuali errori (seppur meramente colposi) in tale attività sono passibili di pesanti sanzioni.
La maggior parte delle società sono tenute a pagare l’imposta nove mesi e un giorno dopo la fine del periodo contabile di riferimento.
Per quanto riguarda l’IVA (VAT), esistono tre diverse fasce di imposizione: a) il 20% che si applica alla maggior parte dei beni; b) il 5% che si applica alle fonti energetiche domestiche; c) una esclusione totale per un limitato paniere di beni come ad esempio il vestiario per bambini ed I prodotti alimentari.
L’obbligo di apertura della VAT è obbligatorio per un fatturato superiore alle 80.000 sterline.
La costituzione di una società nel Regno Unito non richiede la figura del Notaio, a differenza di quanto previsto in altri Paesi dell’Unione Europea (e dal sistema italiano).