Tribunale di Benevento – Sez. I, 22 agosto 2016, sent.
La massima
In tema di responsabilità per i debiti fiscali per i periodi impositivi precedenti ad un’operazione di scissione parziale, l’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986 prevede che le società partecipanti all’operazione rispondono per i debiti fiscali solidalmente ed illimitatamente, e ciò differentemente dalla disciplina prevista per la responsabilità per le obbligazioni civili che gli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c. limitano all’effettivo valore del patrimonio netto assegnato.
La sentenza per esteso
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Benevento
Sez. I Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi
GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 269/2009 R.G.A.C.
TRA
C. S.R.L., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura
a margine dell’atto di citazione, dall’Avv.;
ATTRICE
E
S. S.R.L., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura
a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Il verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni
altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono
intendersi, in parte qua, come qui riportati.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S. S.R.L., mediante atto di precetto notificato in data 23 Giugno 2008, intimava alla C. S.R.L. il pagamento della somma di euro 15.162,52 (tale alla data del precetto, ossia al 13 Giugno 2008), in forza del decreto ingiuntivo n. 162/2005, emesso dal Tribunale di Trani, in data 7-10 Maggio 2005, nei confronti della C.T. P. T. S.A.S. DI P. F..
Il decreto ingiungeva il pagamento della somma di euro 9.600,00, oltre agli interessi al tasso di cui all’art. 3, d. lgs. 231/2002, ed alle spese processuali, e veniva dichiarato esecutivo nel corso del giudizio di opposizione avverso di esso.
Precisava la S. S.R.L. di aver intimato alla società debitrice il pagamento della somma di euro 14.014,92, oltre agli interessi successivi ed alle spese di notificazione del precetto, e di aver, poi, infruttuosamente tentato il pignoramento nella sede legale della medesima debitrice, essendo emerso che, in quel luogo, essa non aveva “la propria sede, come attestato dall’Ufficiale Giudiziario con verbale di pignoramento”; aggiungeva che, nel corso del 2006, la debitrice si era scissa, assegnando parte del patrimonio alla C. S.R.L., la quale rispondeva in solido, ai sensi dell’art. 2506 quater c.c.
Si opponeva al precetto la C. S.R.L., traendo in giudizio, innanzi a questo Tribunale (dapprima, innanzi alla Sezione Distaccata di Airola), l’intimante: l’attrice assumeva che, in caso di scissione, le società cui il debito non veniva assegnato, rimangono responsabili entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito loro, ed in via sussidiaria, ossia una volta che sia stata invano escussa la società debitrice scissa, precisando che, nella specie, l’atto di scissione (solo parziale) enumerava analiticamente i crediti ed i debiti, nei quali la C. S.R.L. subentrava, senza che fosse presente alcun credito della S. S.R.L.: né la creditrice aveva escusso la debitrice principale.
In subordine, la C. S.R.L. sosteneva di non dovere, comunque, né le spese del precetto perento, né talune delle spese legali richieste (elencate, in maniera specifica, alla pag. 4 della citazione), con gli accessori relativi (rimborso delle spese generali, I.V.A. e Cassa).
La parte concludeva affinché fosse dichiarata improcedibile l’esecuzione, e nullo il precetto; affinché la creditrice fosse condannata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ed alle spese di lite.
Si costituiva la S. S.R.L., la quale eccepiva, innanzitutto, che la causa dovesse essere trattata nella sede principale del Tribunale: la causa, infatti, veniva, poi, assegnata a quella sede.
La convenuta, inoltre, replicava che, ai sensi dell’art. 2506 quater c.p.c., la società beneficiaria della scissione rispondeva solidalmente del debito, fosse stata o meno trasferita la posta passiva, sicché non poteva parlarsi di responsabilità sussidiaria, contrastante col vincolo della solidarietà; che la legge non imponeva di escutere, previamente, la debitrice scissa; che il valore effettivo del patrimonio netto, assegnato all’attrice, superava l’ammontare del debito.
La parte aggiungeva che, in ogni caso, essa aveva infruttuosamente promosso l’espropriazione forzata, contro la C.T. P. T. S.A.S. DI P. F., senza essere obbligata ad alcun’indagine sulla sede effettiva della medesima, una volta che, nel luogo che risultava ospitare la sede legale, la società non era stata rinvenuta.
La S. S.R.L. sosteneva, poi, che l’attrice, quale responsabile in solido, non fosse legittimata a contestare l’ammontare del debito; che il presupposto che il precetto, notificato alla debitrice principale, fosse divenuto inefficace, era errato, poiché l’esecuzione era stata intentata; che le voci contestate erano dovute, ai sensi degli artt. 95 c.p.c. e 6, d. lgs. 231/2002, e, comunque, ammontavano a poco, sicché, se essa fosse stata richiesta, avrebbe potuto probabilmente rinunziarvi.
La convenuta concludeva affinché la domanda fosse rigettata, e la controparte fosse condannata alle spese ed al risarcimento per lite temeraria.
In corso di causa, l’allora G.I. emetteva, in data 14 Novembre 2013, ordinanza di sospensione della “efficacia esecutiva dell’opposto precetto”, della quale la convenuta chiedeva, poi, la revoca, che, però, non veniva concessa, avendo reputato l’attuale G.I., mediante ordinanza in data 25 Agosto 2015, l’inammissibilità dell’istanza.
Trattata ed istruita la causa, venivano precisate le conclusioni, ed assegnati i termini, di cui all’art. 190 c.p.c.: fallivano i tentativi di bonario componimento tentati anche dietro invito espresso del Giudice.
La convenuta, si precisa infine, all’udienza di precisazione delle conclusioni dichiarava di rinunziare alle spese legali “successive al primo atto di precetto (…) caricate sul precetto opposto per complessivi E 553,87”, contenendo la domanda entro l’ammontare di euro 14.498,02 (di cui euro 14.014,92, portati dal primo precetto, ed euro 483,10 a titolo di interessi dal 1° Gennaio 2008 al 13 Giugno 2008).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La produzione di parte della S. S.R.L. è stata restituita il 26 Aprile 2016 (cfr. lo Storico del fascicolo, nel registro informatico), quando i termini, di cui all’art. 190 c.p.c., erano stati assegnati in data 3 Febbraio 2016: la restituzione, pertanto, è tardiva, per violazione del termine perentorio, posto dall’art. 169, co. 2, c.p.c. (deve, infatti, reputarsi che “il termine entro il quale – a norma dell’art. 169, secondo comma, cod. proc. civ. – deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio (come attesta l’uso dell’espressione “al più tardi”, che figura nel testo di detta disposizione)”: Cass. civ., Sez. III, 19.12.2013, n. 28462), con la conseguenza che la documentazione prodotta non verrà esaminata (tanto meno quella allegata alla comparsa conclusionale, dichiarata come ripetitiva della precedente).
La menzionata carenza non impedisce, tuttavia, di valutare il merito della controversia, grazie alle rispettive deduzioni difensive ed ai documenti prodotti dall’attrice.
2. Nell’operazione di scissione de qua agitur, alla C. S.R.L. veniva assegnata una serie di debiti analiticamente e precisamente individuata (art. 2 dell’atto di scissione; § 3.2 del progetto di scissione; Allegato ‘A’ al progetto di scissione): sicché non è possibile adottare il criterio, secondo cui la menzione del ramo d’azienda, oggetto di trasferimento alla società beneficiaria, implichi che tutti i debiti, attinenti a quel ramo, debbano considerarsi trasferiti.
Contrariamente a quanto opina la convenuta, infatti, un simile criterio ermeneutico può valere solamente a supplire ad omissioni o carenze, nella descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire, sicché non può essere applicato allorché, come nel caso in esame, la descrizione sia analitica (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24.4.2003, n. 6526: “In tema di scissione di società, l’omessa o insufficiente descrizione specifica, da parte degli amministratori, degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie ai sensi dell’art. 2504 – “octies”, primo comma, cod. civ., non è di ostacolo alla ricerca della volontà desumibile dal progetto di scissione; ove, pertanto, dal progetto di scissione risulti chiaramente la volontà di trasferire alla società beneficiaria un ramo di azienda nel quale sia certamente incluso un elemento patrimoniale del passivo, il mero fatto che quest’ultimo elemento non sia oggetto di un’analitica indicazione nella allegata situazione patrimoniale non determina l’applicazione della regola suppletiva di responsabilità per il passivo di cui al terzo comma dello stesso art. 2504 – “octies” cod. civ., la quale è destinata ad entrare in gioco allorché la destinazione dell’elemento del passivo non sia desumibile dal progetto, e non già, semplicemente, per il fatto che esso non figuri tra gli elementi esattamente descritti.” – grassetto apposto dallo scrivente).
La norma applicabile al caso di specie, pertanto, non è l’art. 2506 bis, co. 3, c.c., bensì l’art. 2506 quater, co. 3, c.c., che recita come segue: “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.”.
3. L’attrice reputa che la convenuta fosse onerata dell’escussione della debitrice principale, al fine di poter ottenere il pagamento dalla beneficiaria della scissione, ossia dalla medesima attrice.
Tale assunto contrasta col testo della legge, che non prevede alcun beneficium excussionis: e, benché, inizialmente, la S.C. avesse inteso seguire proprio quella via (Cass. civ., Sez. III, 28.11.2001, n. 15088, la quale, nei motivi, con riferimento all’art. 2504 decies c.p.c., che poneva la medesima regola, affermava che: “Nell’ipotesi di scissione della società debitrice, il citato art. 2504-decies prevede la responsabilità solidale per il debito di tutte le società beneficiarie, siano preesistenti o di nuova costituzione. Questa responsabilità solidale è, però, illimitata per la società a cui il debito, secondo il progetto di scissione (art. 2504-octies), fa carico, mentre è limitata per le altre società (limite individuato dalla norma nel “valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto” a ciascuna di esse). La responsabilità solidale delle altre società beneficiarie della scissione è non solo limitata, ma anche sussidiaria, perché opera soltanto per i debiti della società scissa “non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico”, onde presuppone che quest’ultima società sia stata escussa dal creditore, il quale abbia perciò constatato il non soddisfacimento del proprio credito.”), essa è stata, poi, condivisibilmente abbandonata dalla stessa Corte, la quale, più recentemente (Cass. civ., Sez. I, 7.3.2016, n. 4455), ha ritenuto che “è ragionevole escludere che la norma riconosca un beneficio di previa escussione, perché, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio (art. 563, 1944, 2268, 2304 c.c.) o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata (art. 2393 bis e art. 2868 c.c.). Mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti.
Prevede dunque solo un beneficium ordinis, che, secondo la giurisprudenza di questa corte, presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (Cass., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12896, m. 608385).”.
La S. S.R.L. ha, dunque, adempiuto al proprio onere, avendo non soltanto costituito in mora la debitrice principale, ma avendole pure intimato il pagamento della somma dovuta, mediante il primo precetto.
4.a L’atto di citazione non contiene alcun riferimento all’ammontare del patrimonio netto trasferito alla C. S.R.L., né tale allegazione difensiva è stata formulata entro il termine di cui all’art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., che conclude l’articolazione del thema decidendum.
La questione viene sollevata, dall’attrice, solo dopo che essa aveva depositato la documentazione, oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Tale ordine atteneva ai seguenti atti (cfr. la memoria istruttoria della convenuta, parte che avanzava l’istanza): il progetto di scissione; la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa, redatte ai fini della scissione; la relazione degli esperti, di cui all’art. 2501 sexies c.p.c.; le delibere di approvazione del progetto di scissione, adottate dall’una e dall’altra società; l’atto pubblico di scissione.
Come esattamente obietta la convenuta, la C. S.R.L. depositava, invece, eccedendo i limiti dell’ordine di esibizione (e successivamente al termine di cui all’art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), una Relazione del depositario delle scritture contabili, due piani di rateazione, attinenti a rapporti con EQUITALIA SUD S.P.A., e prova di diversi pagamenti: tale documentazione, però, risale, tutta, a date posteriori allo spirare del menzionato termine (benché alcune cartelle di pagamento siano antecedenti; la Relazione del depositario delle scritture contabili, dal canto suo, va considerata tempestiva perché contiene riferimenti a fatti posteriori allo spirare di quel termine: una relazione, infatti, in sé e per sé considerata, non può essere ammessa oltre i termini istruttori semplicemente perché redatta dopo la scadenza dei medesimi, ma unicamente se essa non poteva essere redatta prima).
Salvo la Relazione, infine, si tratta di copie, la cui conformità agli originali è stata contestata, ma in maniera generica e, dunque, inidonea ad impedire che il Giudice possa avvalersi dei documenti, come prodotti, ai fini della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.4.2014, n. 7775, secondo cui “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.” – grassetto apposto dallo scrivente – , seguita, nello stesso senso, da Cass. civ., Sez. III, 12.4.2016, n. 7105, e da Cass. civ., Sez. III, 21.6.2016, n. 12730).
4.b Dalla menzionata documentazione risulta che il patrimonio netto trasferito, pari ad euro 38.888,00, è stato assorbito interamente, attraverso pagamenti per euro 146.572,63, attinenti a preesistenti debiti tributari della società scissa.
I pagamenti sono stati compiuti tutti, però, successivamente all’avvenuta notificazione dell’atto di precetto: sicché la parte debitrice, ove rilevasse unicamente la circostanza che l’attivo trasferito sia stato esaurito, avrebbe scelto di sottrarre il denaro alla soddisfazione del diritto di un creditore, che aveva già chiesto il pagamento, sebbene forse (ma nessuna precisa delucidazione, sul punto, è offerta dalla Relazione) rispettando i privilegi di cui godono diversi crediti dell’Erario.
Nel caso, affine, del pagamento dei debiti da parte dell’erede beneficiario, l’art. 495, co. 1, c.c. (che esprime un criterio rispondente ad esigenze di natura generale), dispone che “l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.”: sicché, nella specie, ove non fossero stati osservati i diritti di poziorità, il debitore avrebbe infranto l’ordine di presentazione delle richieste di pagamento, almeno per i crediti tributari che non fossero stati oggetto di atti, contenenti domanda di pagamento, notificati prima del precetto (la Relazione non chiarisce neppure questo aspetto, se non alludendo – e non sempre – agli anni d’imposta: ma gli atti dell’Amministrazione Finanziaria possono seguire anche di parecchio l’anno d’imposta, cui il credito si riferisce).
Il problema, però, va visto secondo altra impostazione.
Come la ripetutamente menzionata Relazione ricorda, infatti (pag. 4), “I debiti tributari sono stati estinti in quanto l’art. 2506 quater c.c. non è applicabile in relazione ai crediti iscritti al ruolo e facenti capo a soggetti pubblici. Pertanto, non vi è alcuna limitazione di responsabilità per i debiti tributari della società scissa, con la conseguenza che questi ultimi rimangono garantiti anche dall’intero patrimonio della stessa società beneficiaria, responsabile in solido ex art. 1292 e ss. c.c.; limite invece previsto per i creditori privati e fissato nel valore del patrimonio netto conferito.”.
La norma di riferimento è l’art. 173, co. 13, terzo periodo, T.U.I.R.: “Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge.”.
La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, 24.6.2015, n. 13059, nei motivi; nello stesso senso, successivamente, Cass. civ., Sez. V, 11.5.2016, n. 9594) ha chiarito, in proposito, quanto segue:
A riguardo deve essere in primo luogo fatto osservare come la responsabilità per i debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione parziale, sia stata disciplinata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione in esponente stabilisce che per i debiti fiscali rispondono non solo solidalmente ma altresì illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione. Salvo, sempre, il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. Lettura questa palesemente confermata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che, dal lato interpretativo sistematico, coerentemente prevede che le società partecipanti la scissione siano tutte solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie. E, nella appena veduta previsione di una illimitata responsabilità solidale, sta appunto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione parziale. Ed invero, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche per obbligazioni civili della scissa esiste solidarietà tra tutte quante le partecipanti all’operazione, ma in questo caso nei limiti di cui all’art. 2506 bis c.c., comma 2, e art. 2506 quater c.c., comma 3, (Cass. sez. 3^ n. 15088 del 2001). Il principio di diritto che deve essere affermato è quindi il seguente: “In una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506 bis c.c., comma 2, e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti”.
La questione è, dunque, se, una volta esaurito l’attivo netto col pagamento dei debiti tributari, che non soffrono della limitazione della responsabilità, gli altri crediti non debbano essere soddisfatti, oppure se la responsabilità per i debiti tributari si sommi a quella per i debiti non tributari: i quali, quindi, potrebbero essere soddisfatti, nei limiti dell’attivo netto trasferito, anche se l’importo dei debiti tributari pagati eccedesse quello dell’attivo netto medesimo.
La risposta dev’essere la seconda.
Potrebbe accadere, infatti, che i debiti tributari vengano estinti prima degli altri, ma potrebbe accadere, altresì, che l’adempimento dei debiti tributari venga compiuto dopo che l’attivo sia stato già destinato alla soddisfazione di quelli di altra natura.
Non può ammettersi, però, che la garanzia patrimoniale dei crediti non tributari si restringa o si allarghi, prescindendo – tra l’altro – dall’ordine delle cause di prelazione (alle quali le norme in esame non contengono alcun riferimento, il quale avrebbe, invece, potuto porre un criterio di coordinamento e subordinazione tra i diversi pagamenti; si noti che non è neppure prevista una forma di liquidazione, che consideri la posizione dei creditori tutti, rispettandone la par condicio, in osservanza dell’art. 2741, co. 1, c.c.), secondo l’ordine cronologico dei pagamenti, del tutto casuale, o magari stabilito dallo stesso condebitore solidale: interessato, certo, a ridurre, piuttosto che ad ampliare quella garanzia, col risultato di risparmiare denaro.
Deve reputarsi, allora, che, in caso di scissione societaria, ed in ipotesi di concorso tra crediti tributari e crediti non tributari, la società beneficiaria della scissione debba soddisfare i secondi entro il limite dell’attivo netto trasferito (artt. 2506 bis, co. 3, e 2506 quater, co. 3, c.c.), senza, tuttavia, che tale limite sia inciso dal pagamenti dei debiti tributari, sottoposti al diverso e più favorevole regime di cui all’art. 173, co. 13, terzo periodo, T.U.I.R. (che prevede una responsabilità illimitata, salvo il regresso).
Consegue da quanto affermato che, nella specie, l’avvenuto pagamento di debiti tributari sorti in capo alla società scissa, da parte della C. S.R.L., non impedisce la soddisfazione del credito della S. S.R.L., benché quei debiti eccedessero il valore dell’attivo netto trasferito.
5. La creditrice convenuta ha rinunziato, come riferito, alle spese legali “successive al primo atto di precetto (…) caricate sul precetto opposto per complessivi E 553,87”.
La controparte, alla pag. 5 della comparsa conclusionale, osserva, in proposito, che “va evidenziato che, nonostante la rinuncia effettuata dalla S. s.r.l. all’udienza del 03/02/2016 (solo in sede di precisazione delle conclusioni) e relativa alle somme indicate nel secondo riepilogo dell’atto di precetto del 13/06/2008, che riportava quale sorte capitale l’importo del primo riepilogo contenuto nello stesso atto, anche in tale specifica vi sono alcune voci certamente non dovute.”: voci che vengono elencate e criticate una per una.
Nell’atto di citazione, l’attrice, però, contestava:
a) di dovere le spese di lite del precetto divenuto inefficace, globalmente considerate;
b) di dovere le somme indicate, a titolo di voci di spesa, nel precetto ad essa rivolto, e riportate alla pag. 4 della citazione medesima.
La domanda, dunque, rispetto alle somme di cui alla lettera ‘b’, risulta superata dall’avvenuta rinunzia.
La domanda medesima, invece, non investiva singole voci del primo precetto, ma la debenza stessa delle spese di lite attinenti a quell’atto: e non può essere mutata attraverso la comparsa conclusionale.
A detta della convenuta, il responsabile in solido non potrebbe contestare l’entità del credito: ma ciò esporrebbe, senza alcuna giustificazione (che potrebbe sussistere solo in ipotesi di garanzia autonoma), tale ultima parte a pagare una qualunque somma, come richiesta dal creditore, seppur salvo il regresso contro il debitore principale (in giurisprudenza, cfr., più recentemente, Cass. civ., Sez. I, 10.11.2015, n. 22954, che ha trattato proprio dell’ipotesi, nella quale “il giudice [sia] chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l’esistenza e l’ammontare del debito garantito” – grassetto apposto dallo scrivente -).
Il precetto, notificato alla C.T. P. T. S.A.S. DI P. F., società dante causa della C. S.R.L., diveniva inefficace, ai sensi dell’art. 481, co. 1, c.p.c., giacché il pignoramento contro quella società non veniva mai eseguito, seppur per causa imputabile al creditore: sicché quelle spese non possono essere ripetute (Cass. civ., Sez. III, 12.4.2011, n. 8298: “L’art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell’intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.”).
Vanno detratti, allora, dal precetto, oltre agli euro 553,87, oggetto di rinunzia, anche le spese legali del primo precetto: ossia euro 311,00, per competenze, nonché il rimborso delle spese generali (euro 38,87), la C.N.A.P. (euro 7,00) e l’I.V.A. (euro 71,37), per complessivi euro 428,24, che, sommati ai menzionati euro 553,87, conducono alla cifra di euro 982,11.
6. Rimane, insomma, dovuta la somma di euro 13.032,81, più gli interessi dal 1° Gennaio 2008 al 13 Giugno 2008, come liquidati nel decreto ingiuntivo, nonché gli interessi successivi, sino al soddisfo.
7. Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della natura di attore in senso sostanziale, in capo al creditore opposto (per tale qualificazione della parte, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 19.11.2014, n. 24669; per riferimenti sull’applicazione del principio nel caso, per questo aspetto affine, dell’opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. civ., Sez. III, 12.5.2015, n. 9587, e Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, ord. n. 19120): essendo stata confermata, nella sua maggior parte, la pretesa della S. S.R.L., le spese, pertanto, graveranno sulla C. S.R.L., secondo l’importo desumibile dallo scaglione relativo, appunto, alla parte confermata della pretesa della creditrice.
La notevole complessità, in diritto, della causa, alla cui soluzione, sotto un profilo importante (quello del limite della garanzia patrimoniale, in caso di concorso tra debiti tributari e debiti non tributari), neppure soccorrono precedenti giurisprudenziali di legittimità (senza aggiungere che, sotto altro profilo, quello del beneficium excussionis, i precedenti sono difformi tra loro), esclude la temerarietà dell’opposizione (peraltro, rivelatasi, benché per un importo non elevato, fondata), così come la possibilità, invocata dalla convenuta, di applicare l’art. 4, co. 8, dei vigenti parametri di liquidazione dei compensi, che consente, in caso di manifesta fondatezza della domanda, l’incremento del compenso.
PQM
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 269/2009 R.G.A.C., promossa dalla C. S.R.L., in persona del l.r.p.t., contro la S. S.R.L., costituitasi in persona del l.r.p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. annulla parzialmente l’atto di precetto notificato, in data 23 Giugno 2008, dietro istanza della S. S.R.L., alla C. S.R.L., limitando il credito alla somma di euro 13.032,81, più gli interessi dal 1° Gennaio 2008 al 13 Giugno 2008, come liquidati nel decreto ingiuntivo n. 162/2005, emesso dal Tribunale di Trani, in data 7-10 Maggio 2005, nei confronti della C.T. P. T. S.A.S. DI P. F., nonché gli interessi successivi, sino al soddisfo;
2. condanna la C. S.R.L. a rifondere alla S. S.R.L. le spese di lite, liquidate in euro 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all’I.V.A. ed alla Cassa come per legge.
Benevento, 22 Agosto 2016
Depositata in Cancelleria il 22/08/2016