E’ possibile costituire un trust in Italia?
la risposta è certamente sì! In Italia, anche se non direttamente previsto dalla legge, è possibile costituire un trust ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1985 ratificata dal nostro Paese nel 1989.
A cosa serve il trust e quando è utile costituirlo.
Lo scopo del trust è quello tutelare e proteggere un determinato patrimonio o determinati diritti nel caso in cui essi siano riservati a uno o più beneficiari o nel caso in cui questi siano destinati ad uno specifico scopo.
Il trust può quindi essere utile quando vi sia un determinato patrimonio familiare da preservare e accrescere per le future generazioni o, come nei casi del trust commerciale, svolgere vere e proprie attività d’impresa.
L’operazione di costituzione del trust è molto complessa e richiede l’intervento di professionisti legali esperti nonché del notaio.
Preliminarmente andrà infatti inquadrata la composizione dei soggetti facenti capo al trust. Nello specifico il Settlor o disponente trasferirà uno o più beni o diritti ad una persona di fiducia, il Trustee, che ne acquisirà la proprietà, ma con l’obbligo di amministrare ad esclusivo vantaggio dei soggetti designati quali beneficiari o per uno specifico scopo voluto dal disponente.
Quale tipo di Trust scegliere.
Sarà possibile scegliere tra differenti tipi di trust a seconda delle necessità del Settlor.
Sarà, però, preliminarmente necessario identificare la legge regolatrice e istitutrice del trust tra quelle che disciplinano tale istituto, prevalentemente anglosassoni.
Questo affinché vi sia congruenza tra la legge scelta e le caratteristiche del trust che si va ad istituire.
Tipi di Trust:
Trust con beneficiari o liberale, finalizzato al sostegno e alla protezione di beneficiari individuati o da individuare e particolarmente indicato nella pianificazione patrimoniale familiare;
Trust di scopo, indicato ove si stabilisca il raggiungimento di un fine determinato, come ad esempio un fine benefico;
Trust commerciale, particolarmente indicato nella pianificazione patrimoniale imprenditoriale e societaria e usato molto spesso a titolo di garanzia.
Costituzione e funzionamento del Trust.
La costituzione del trust avviene per il tramite del disponente (Settlor) che si affida a professionisti legali per la strutturazione dell’operazione.
Mediante l’atto istitutivo di trust, Il disponente provvederà a:
- definire le regole del trust;
- indicare i beneficiari o lo scopo;
- nominare il fiduciario (Trustee), per l’amministrazione dei beni del trust, dettagliandone compiutamente i poteri;
- conferire nel trust denaro o strumenti finanziari, partecipazioni societarie, beni mobili o immobili, aziende o rami e diritti di godimento.
Avvenuto il conferimento, il disponente non sarà più titolare dei beni e diritti conferiti. I beni conferiti nel trust costituiranno un fondo autonomo e distinto rispetto al patrimonio del Trustee e non potranno quindi essere intaccati dai creditori personali di quest’ultimo.
Tassazione del Trust.
Il trust è tassato in due differenti modi. Se l’atto che lo istituisce provvede solo ad indicare la volontà del disponente di istituire il trust e le regole di funzionamento, quest’ultimo sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa di €200 nonchè alll’imposta ipo-catastale sempre in misura fissa, se dovuta.
Come finalmente chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’ultima circolare di ottobre 2022, l’imposta di donazione e catastale proporzionali saranno invece dovute solo al momento dell’effettivo atto traslativo dei beni in capo al beneficiario.
Il Trust è inoltre soggetto IRES e assoggettato alla disciplina per gli enti non commerciali. Sarà inoltre soggetto passivo IVA ove sia istituito come trust commerciale.
Il Trust sarà inoltre soggetto a monitoraggio fiscale ove detenga investimenti all’estero.
Costituire un trust in Italia è quindi possibile ed è un ottimo strumento duttile da utilizzare per la pianificazione e tutela del patrimonio familiare e aziendale.