Una recente sentenza (n. 2759/16) della Corte di Cassazione si è di recente soffermata sulle controversie relative al compenso degli amministratori.
La Suprema Corte ha affermato che, laddove lo statuto societario preveda una clausola compromissoria per le controversie relative al compenso degli amministratori di società, queste possono essere devolute ad un collegio arbitrale, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto tra gli stessi amministratori e la società.
Un’amministratore di s.p.a. ricorreva per un decreto ingiuntivo innanzi al Giudice del lavoro, per vedersi riconosciuti i compensi relativi alla sua attività di amministratore. La società si opponeva eccependo la clausola arbitrale esistente nello statuto e l’applicazione del rito societario. I giudici di primo e secondo grado convenivano con tale eccezione, stabilendo che a decidere dovesse essere il Tribunale delle Imprese comunque in via successiva alla clausola arbitrale.
L’amministratore adiva la Cassazione la quale chiariva in primo luogo che, ai sensi dell’art.3, lett. a), d.lgs. n. 168/2003, le controversie relative a rapporti societari, attribuite alla competenza del tribunale delle imprese, devono considerarsi comprensive anche delle controversie coinvolgenti la società e i suoi amministratori, senza alcuna distinzione tra quelle relative all’espletamento del rapporto organico e quelle relative ai diritti riconoscibili a titolo di compenso.
Circa la possibilità per gli statuti sociali di prevedere clausole compromissorie in ordine alle controversie tra società e amministratori, i Supremi Giudici confermavano infatti la consolidata giurisprudenza secondo cui il rapporto amministratore-società non può considerarsi subordinato o para-subordinato (Cass. Civ. n. 22046/2014 e n. 19714/2012) e di conseguenza risulta non limitabile il potere del collegio arbitrale di decidere in tal senso.
Per concludere, quindi, una definitiva conferma della possibilità per le controversie riguardanti il compenso degli amministratori di essere decise da arbitri ove previsto da statuto al di là della configurazione del rapporto nonché dell’attrazione delle stesse controversie alla competenza del Tribunale delle imprese.