Nella contrattualistica occorre distinguere tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto, due strumenti diversi dello stesso servizio da cui conseguono diritti e doveri differenti.
Il contratto di spedizione, infatti, obbliga lo spedizioniere a provvedere all’invio del bene senza preoccuparsi di come il bene compia il suo percorso sino alla meta. Egli difatti è obbligato solo a concludere un contratto di trasporto rimanendo estraneo al trasporto stesso.
Il contratto di trasporto, invece, obbliga il vettore ad eseguire materialmente lo stesso assumendosene tutti i rischi dell’esecuzione. Capita di frequente che spedizioniere e vettore siano la stessa persona, verificandosi quindi la circostanza di un’obbligazione contrattuale cumulativa contratto di spedizione e trasporto.
Il contratto di trasporto.
Il contratto di trasporto consiste nel trasferimento di persone o cose da un luogo a un altro cioè l’attività consistente in uno spostamento nello spazio , il che, tuttavia, non implica necessariamente una diversità fra luogo di partenza e luogo di arrivo, anche se presuppone l’impiego di un veicolo guidato dall’uomo.
Elemento fondamentale, anche se non essenziale, del contratto di trasporto, è l’ onerosità, anche se si distinguono due deroghe, il trasporto a titolo gratuito e il trasporto di cortesia.
il trasporto amichevole o di cortesia, a differenza di quello gratuito. Così al trasporto amichevole non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c. che dall’ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall’art. 2043 c.c., anche con riferimento all’onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore» (Cassazione civ., Sez. III, 8 marzo 1990, n. 1700; Cassazione civ., Sez. III, 8 ottobre 2009, n. 21389).
Per chiarire con un esempio, il trasporto a titolo gratuito è quello del concessionario che fa provare un auto o dell’albergatore che fornisce un servizio navetta.
Il vettore è quindi obbligato nei confronti del passeggero o il mittente e destinatario della merce. L’art. 1681 c.c., infatti, detta la disciplina della responsabilità del vettore che, al di là del ritardo o dell’inadempimento, deve rispondere della perdita o dell’avaria dei beni che il viaggiatore porta con sé, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Nel caso di rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario, il vettore per adempiere correttamente alla obbligazione di riconsegna e liberarsi della responsabilità deve procedere al deposito ai sensi dell’art. 1514 c.c.
Infine, l’art. 1693 c.c. stabilisce che il vettore risponde della perdita o dell’avaria delle cose trasportate dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna se non prova il caso fortuito, ovvero che la perdita o l’avaria è stata determinata dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Il contratto di spedizione
Dal contratto di trasporto distingueremo quindi il contratto di spedizione. Quest’ultimo consiste nell’affidare ad uno spedizioniere una determinata quantità di cose, affinché questi le consegni al vettore per il trasporto. Tale contratto è ovviamente oneroso e l’unico obbligo in carico allo spedizioniere sarà quello di affidare al vettore la merce. In sostanza un mandato ad eseguire una determinata prestazione, ossia la spedizione, senza che da ciò possa derivare una responsabilità in merito al trasporto della cosa. Lo spedizioniere potrà quindi a sua discrezione, organizzare la spedizione della merce.