Concorrenza sleale non interferente, quel’è la competenza per materia secondo la Cassazione? Ce lo dice una recentissima ordinanza del 9 maggio scorso.
La Suprema Corte si è infatti pronunciata sul regolamento di competenza proposto in base alla pronuncia di un Tribunale ordinario, il quale, chiamato a risolvere una richiesta di risarcimento danni per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si pronunciava per la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale ordinario, la controversia verteva sulla sottrazione e utilizzo, da parte di dirigenti “stornati” dalla società convenuta, di know-how di particolare rilevanza tale da qualificare la concorrenza come interferente e pertanto di competenza delle sezioni specializzate ex art. 3 D.Lgs. n. 168/2003.
La Suprema Corte, invece, ha ritenuto che in base agli atti processuali e in tema di concorrenza sleale la società convenuta non si sia appropriata di veri e propri segreti aziendali, ossia informazioni e dati oggetto di privativa e soggetti alla tutela dal codice di proprietà intellettuale.
Pertanto, nel caso in questione non sussiste l’interferenza, diretta o indiretta tra l’illecito concorrenziale ipotizzato (lo storno di dirigenti) e i diritti di privativa, ma un mero utilizzo di informazioni provenienti da dirigenti con una pregressa esperienza in una società concorrente.
A tal riguardo quindi e di conseguenza, solo la concorrenza sleale interferente potrà essere giudicata dal “Tribunale delle Imprese”, come ormai statuito da consolidata giurisprudenza in materia.
Orbene quindi la Cassazione afferma il seguente principio in materia:
“In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n, 168, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella legge 24 marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale (nella specie, sotto forma di «storno di dirigenti») nella quale l’ipotizzata lesione degli interessi della danneggiata riguardi le informazioni aziendali e i processi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. Know-how aziendale in senso ampio), ossia la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative op di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale”.