Cosa succede alle autorizzazioni amministrative in capo ad un’azienda in caso di cessione della stessa?
Può il trasferimento delle autorizzazioni amministrative influire sul contratto di cessione d’azienda subordinando quet’ultimo all’ottenimento delle prime?
La risposta a quest’ultima domanda è evidentemente negativa, in quanto le autorizzazioni amministrative hanno carattere personale e non possono essere oggetto del contratto di cessione d’azienda, pertanto non possono essere oggetto di un trasferimento tra privati. La cessione di autorizzazioni amministrative inserita nel contratto di cessione d’azienda, sarebbe pertanto colpita da nullità per contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Inoltre vi è da rilevare che la Cassazione con una sentenza del 2013 (n.26499) ha sancito che l’autorizzazione non è un elemento costitutivo dell’azienda, ma piuttosto un requisito necessario al suo esercizio che, pertanto, non può in alcun modo rientrare nell’atto di cessione.
Il Cedente e il cessionario dovranno quindi far attenzione a non inserire nel contratto di cessione d’azienda clausole nulle relative al trasferimento delle autorizzazioni, quanto piuttosto potranno inserire quelle clausole che consentiranno al cessionario di richiedere le nuove autorizzazioni con il benestare del cedente che si adopererà presso i competenti uffici per volture o rilasci ex novo.
Opportuno sarà anche inserire una clausola risolutiva che sottoponga il contratto di cessione d’azienda al rilascio delle autorizzazioni o licenze, al fine di tutelare il cessionario che dovesse trovarsi nell’impossibilità di effettivamente svolgere la propria attività di impresa per il mancato ottenimento delle stesse.
In mancanza di clausole risolutive esplicite, come afferma la stessa Cassazione, non si potrà eccepire l’impossibilità di eseguire il contratto, poiché l’azienda potrà esistere e funzionare ugualmente. Una tutela opportuna in sede contrattuale sarà pertanto indispensabile anche in base alle caratteristiche dell’attività, per evitare che la cessione si riveli inutile e fallimentare con le ovvie conseguenze commerciali e giuridiche.