La buona fede nei contratti nel Regno Unito. Un’inversione di rotta.
Nella prassi e nella legislazione contrattuale del Regno Unito la volontà negoziale è pressoché inattaccabile, neppure ingerenze di natura giudiziale possono scalfire ciò che le parti hanno stabilito nel contratto.
Una recente sentenza della High Court di Londra (Yam Seng Pte Ltd. v International Trade Corporation) però ha ridefinito il concetto di buona fede nei contratti, limitando a sua volta la tradizionale impostazione anzidetta ed avvicinandolo sempre di più a quanto è enunciato nei codici civili dei paesi di civil law.
La buona fede contrattuale in paesi come Italia, Francia, Germania e Spagna assume un ruolo fondamentale nella condotta dei contraenti tanto da essere addirittura codificata.
Il Regno Unito e più in generale i paesi di common law, tendono a limitare l’applicazione dei concetti di buona fede nei contratti, poiché ritenuti troppo vaghi e soggetti ad interpretazioni non chiare e definite. Le corti inglesi prediligono la risoluzione caso per caso dei problemi legati al comportamento dei contraenti.
I contraenti inglesi, purtuttavia, possono disciplinare l’obbligo di agire secondo buona fede, ma tale obbligo, sarà come anzidetto interpretato in senso restrittivo dai giudici.
La sentenza Yam Seng v International Trade, è stata rivoluzionaria per il diritto contrattuale inglese in quanto i giudici hanno implicitamente riconosciuto il concetto di buona fede nei relations contracts ossia quei contratti che prevedono una relazione commerciale durevole e che di per se stessi richiedono il rispetto di principi di lealtà e fiducia reciproca tra i contraenti.
Le rispettive società infatti attuavano reciprocamente comportamenti commercialmente scorretti, tali da indurre il giudice a valutarli come inaccettabili per una relazione commerciale e pertanto in palese violazione del dovere di agire secondo buona fede.
Non solo quindi un dovere improntato all’onestà dei rapporti, ma una regola di comportamento da rispettare tra i contraenti e da adottare come standard sin dalla conclusione dell’accordo.
Alla luce di questi recenti orientamenti ancora non pienamente consolidati nel sistema di common law, quindi, nella stipula di contratti commerciali soggetti alla normativa inglese sarà opportuno prestare attenzione alla disciplina meticolosa dei rapporti contrattuali e delle clausole di buona fede.