In vigore dal 21 marzo scorso il decreto ministeriale 30.01.2014 sulle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono in start up innovative mediante conferimenti in denaro (artt. 25 a 31 D.L. n. 179/2012).
Modalità:
- detrazione d’imposta al 19% per le persone fisiche;
- deduzione dal reddito imponibile al 20% per le società.
Forme dell’investimento da effettuarsi nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2012:
- Persone fisiche fino a 500 mila euro per periodo d’imposta;
- Società fino a 1 milione 800 mila euro per periodo d’imposta.
I conferimenti possono assumere anche la forma di crediti d’imposta in sede di aumento di capitale. La start up innovativa rilascerà una certificazione che attesti il rispetto dei suddetti limiti, l’oggetto della propria attività e copia dettagliata del piano di investimento.
Per i soci di s.n.c. e s.a.s. l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive
quote di partecipazione agli utili.
L’investimento può effettuarsi direttamente o indirettamente per il tramite di intermediari quali organismi di investimento collettivo del risparmio, ma non a partecipazione pubblica, o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, in questo caso, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start up innovative da tali società.
Non è agevolato l’investimento in favore di imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria, di imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.
L’investitore, decade dai benefici fiscali qualora:
- entro due anni, avvenga la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
- in caso di riduzione di capitale o di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- in caso di recesso o esclusione degli investitori.
Fonte Riviste Il Sole 24 Ore
Sistema Società On Line
21.3.2014
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