Il Trust è un particolare istituto di diritto privato di matrice anglosassone istituito e regolamentato con la Convenzione dell’Aja del 1985 e recepito dall’ordinamento italiano con la Legge 364/89.
Il Trust ha due principali scopi e può essere indistintamente utilizzato da persone e imprese. Il primo scopo è tutelare la riservatezza del patrimonio familiare o commerciale, la protezione dei beni, la tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili, la tutela del patrimonio per finalità successorie e la beneficenza.
Il secondo scopo principale è la tutela dei creditori nei casi di aziende in crisi.
Il Trust è sempre più utilizzato, infatti, per la gestione dei patrimoni immobiliari e delle grandi collezioni di opere d’arte.
La costituzione del Trust.
Nel Trust intervengono tre soggetti principali: il Trustee, che ha il compito di amministrare i beni del trust, il Settlor (persona fisica o giuridica), cioè colui che si è spogliato dei propri beni per farli confluire nel trust ed il Beneficiario, colui a cui i benefici del fondo sono destinati. Talvolta si può istituire un quarto soggetto, il Protector, ossia il guardiano del patrimonio.
La disciplina prevede che il disponente (Settlor) si spogli dei propri beni per farli confluire nel fondo fiduciario (trust) conferendo al Trustee, il potere di amministrare i beni a beneficio di un’altra persona. Il Trustee però si limiterà ad amministrare i beni e non potrà mai disporne liberamente.
I beni del fondo patrimoniale sono quindi separati dal patrimonio del disponente e del Trustee. Il beneficio principale è quindi la segregazione dei beni che non potranno in alcun modo essere aggrediti dai creditori personali del disponente, dell’amministratore e del beneficiario. I beni inoltre non potranno mai entrare a far parte della massa attiva del fallimento.
Al fondo patrimoniale si applicherà la legge straniera a scelta del Settlor non essendoci, nell’ordinamento italiano, una normativa che regoli tale istituto.
Uno strumento utile per la gestione del patrimonio.
Il Trust quindi è uno strumento utile per la tutela di grandi e piccoli patrimoni e per la gestione della crisi d’impresa, inoltre, se opportunamente gestito e costituito, non rappresenta per l’ordinamento tributario italiano, una attività di elusione fiscale.