Una interessante sentenza della Cassazione in materia di arbitrato irrituale:
Arbitrato irrituale – Fondamento – Richiesta esecutività del lodo – Irrilevanza. (Cpc, articoli 808 e 825)
Il fondamento dell’arbitrato irrituale risiede nell’impegno delle parti a considerare come propria la volontà espressa dagli arbitri, con la conseguenza che il lodo può essere impugnato esclusivamente per quei vizi che determinano la nullità o annullabilità dell’impegno (quali la incapacità e i vizi del consenso, tanto delle parti quanto degli arbitri). Al riguardo – al fine della qualificazione della clausola come prevedente una arbitrato rituale, o, piuttosto, irrituale – non può attribuirsi significativo rilievo al ricorso, una volta emesso il lodo, al decreto di esecutività. Il comportamento delle parti, infatti, costituisce un criterio meramente sussidiario di interpretazione. (M.Fin.)
Lodo – Impugnazione per nullità – Ammissibilità – Limiti – Arbitrato irrituale – Esclusione. (Cpc, articoli 805, 808, 827 e 828)
L’impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte di appello è proponibile – ai sensi degli articoli 827 e seguenti del Cpc – solo con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, la impugnazione in questione non è ammissibile, essendo legittimamente esperibile la sola azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione. Deriva da quanto precede, pertanto, che l’impugnazione proposta avverso un lodo arbitrale irrituale, ancorché erroneamente omologato, deve essere dichiarata, anche d’ufficio, inammissibile. (M.Fin.)
Sezione I, sentenza 18 giugno 2014 n. 13899 Pres. Luccioli; Rel. Campanile; Pm (conf.) Capasso; Ric. Rossi; Int. Bassi
Il procedimento di arbitrato irrituale è previsto dall’art. 808 –ter c.p.c. è prevede che le parti possano convenzionalmente stabilire che la controversia sia definita da arbitri con una determinazione contrattuale vincolante tra le parti. L’arbitrato irrituale è quindi un contratto tipico a forma scritta.
L’arbitrato irrituale si differenzia sostanzialmente da quello rituale per il fatto che, in questo caso, le parti affidano all’arbitro (arbitri) la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale e attraverso una composizione mediata della lite riconducibile in ogni caso alla volontà delle stesse.