Il contratto d’appalto è disciplinato dal codice civile agli artt. 1655 e ss., consta di una parte (appaltatore) che assume a proprio rischio, con mezzi e organizzazione propri, la realizzazione di un’opera o di un servizio commissionata dalla controparte contrattuale (committente), a sua volta obbligata a corrispondere una somma di denaro a titolo di corrispettivo per l’opera realizzata o il servizio prestato.
Oggetto dell’appalto è l’opera, che deve essere eseguita a regola d’arte, ossia secondo diligenza, prudenza e perizia. In capo all’appaltatore gravano, infatti, particolari responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. (garanzia per difformità e vizi e per rovina e difetti di immobili) cui questi è tenuto nei confronti del committente.
Garanzia per difformità e vizi. La garanzia sorge fin dalla stipula del contratto, ma l’azione di responsabilità può esercitarsi solo quando l’opera è stata completata. L’art. 1655 c.c., stabilisce che “il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta”, pertanto l’opera terminata viene consegnata al committente il quale, dovrà verificare la presenza di difformità e vizi onde, poter agire nei confronti dell’appaltatore.
L’azione di responsabilità non potrà più esercitarsi una volta che l’opera sia stata accettata dal committente senza riserve.
In materia di appalto, il committente che vuole denunciare vizi e difformità dell’opera deve, a pena di decadenza, segnalarli all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta e potrà esperire l’azione di garanzia entro il termine di decadenza di due anni.
Rovina e difetti di immobili. In questo caso si fa riferimento a vizi costruttivi di maggiore rilevanza che danno luogo a responsabilità extracontrattuale.
Pertanto, una volta che l’opera sia stata completata deve essere consegnata al committente al fine di effettuare le opportune verifiche e collaudi.
In caso di esito positivo, il committente accetta espressamente l’opera; in caso, invece, di esito negativo l’opera si considera come non accettata e dunque la garanzia continua a sussistere.
La Cassazione ha più volte affermato che: “La presa in consegna dell’opera da parte del committente non equivale, ipso facto , ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all’azione per i difetti conosciuti o conoscibili della stessa, atteso che, integrando la ricezione senza riserve della res un’ipotesi di accettazione tacita, occorre in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l’opera”.
Pertanto, in tema di appalti, se il Committente prende in consegna l’opera, accetta implicitamente la stessa rinunciando a far valere la garanzia per difformità e vizi?
In tema di difformità e vizi dell’opera, la garanzia cui è tenuto l’appaltatore non è dovuta nel caso in cui il committente abbia accettato l’opera e le difformità o i vizi erano conosciuti o riconoscibili. Ciò presupporrà che il committente abbia espresso di accettare l’opera senza riserve ed avendo espletato tutte le verifiche ed i collaudi.
In tema di responsabilità per rovina e difetti degli immobili, invece, per quanto sul costruttore gravi una presunzione iuris tantum di responsabilità, l’azione è proponibile anche nei confronti del venditore committente di cui si dovrà dimostrare il possesso di poteri tali da consentire l’attribuzione nei suoi confronti della responsabilità per la rovina e i difetti dell’immobile (Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2013, n. 10893)
In quest’ultimo caso il committente avrà l’onere di denunziare il pericolo di rovina o i gravi difetti entro un anno, così come è pari ad un anno l’esercizio dell’azione di garanzia. Resta in capo all’appaltatore la responsabilità per dieci anni dal compimento dell’opera.
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