Le 5 cose da non fare nei contenziosi commerciali internazionali.
Quando si parla di contenziosi commerciali internazionali, ci si riferisce a quelle questioni che sorgono tra due o più soggetti di diversi paesi, nell’esecuzione di contratti commerciali e che generalmente si riferiscono a contestazioni relative al modo di eseguire e/o intepretare i contratti stessi.
La gestione di questi contenziosi deve essere opportunamente prevista in fase di redazione del contratto e non può essere lasciata alla libera ispirazione delle parti, bensì deve essere affidata a professionisti esperti in materia.
Normalmente l’analisi verterà sul prediligere il foro di una delle parti e riferirsi al tribunale di quest’ultima, oppure scegliere di comune accordo una camera arbitrale internazionale.
Tuttavia, pur nella soggettività di ogni rapporto commerciale, è possibile stilare un vademecum generale di 5 cose da evitare quando si parla o si affronta la materia dei contenziosi commerciali internazionali, soprattutto in ottica di scelta di clausole arbitrali.
#1. Delegare automaticamente il contenzioso ad un tribunale anziché ad una Camera arbitrale.
Occorre sfatare il luogo comune dell’eccessiva onerosità dell’arbitrato internazionale rispetto ad un giudizio ordinario presso il Tribunale. Normalmente, quando si parla di contenziosi commerciali internazionali, si fa riferimento ad accordi economicamente importanti a cui, in caso di contenzioso, si guarderà per definire il valore del contenzioso. Pertanto non è assolutamente escluso che un contenzioso innanzi ad un magistrato sia più dispendioso in termini economici oltre che di tempo.
Inoltre il contenzioso gestito da una Camera arbitrale avrà il vantaggio di essere talvolta l’unico modo per vedere eseguita una sentenza, soprattutto se manca un accordo sul reciproco riconoscimento tra i due paesi delle parti in causa.
#2. Scegliere la camera arbitrale senza tener conto della nazionalità di contraoparte.
Anche non fare un’attenta selezione dell’organismo che andrà a decidere il contenzioso in sede di arbitrato è un rischio da non correre quando si decide di inserire la clausola arbitrale nel contratto.
In base all’area geografica a cui appartiene controparte, vi sono Camere arbitrali di riferimento, che invoglieranno di più quest’ultima ad accettare la ridetta clausola in caso di dubbi in fase di redazione del contratto. Ad esempio gli americani tenderanno ad imporre la AAA (America Arbitration Association) o, per esempio, le controparti mediorientali tenderanno ad indicare Londra o la Svizzera come sedi preferite.
La cosa essenziale sarà previamente valutare, in fase di redazione della clausola, sia il regolamento della Camera stessa che potrebbe comportare alcuni problemi sotto il profilo giuridico, sia le tariffe.
#3. Identificare erroneamente la sede dell’arbitrato.
In caso di scelta dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie, occcorrerà identificare esattamente la sua sede. Un punto fondamentale, in quanto la clausola potrebbe essere considerata nulla o addirittura si potrebbe inficiare l’internazionalità del lodo con la conseguenza che lo stesso potrebbe essere eseguito secondo le norme interne del paese che, per esempio, non ha sottoscritto la Convenzione di New York.
#4. Prediligere il collegio arbitrale rispetto all’arbitro unico.
Talvolta si pensa che la scelta del collegio di tre arbitri sia oltre che prestigiosa anche la più sicura. In realtà questa scelta rischia di essere davvero dispendiosa e va relegata ai casi davvero complessi.
#5. Improvvisare.
La previsione dei possibili contenziosi commerciali internazionali che possono scaturire dall’esecuzione di un contratto è un punto fondamentale da tenere sempre bene a mente quando si redige un contratto con controparti straniere. Occorre una visione d’insieme di tutte le possibili conseguenze e degli strumenti utili per la risoluzione della controversia.